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STUDI E RASSEGNE353o ‘‘intensità’’ della soggezione – può ravvisarsi nella direzione nella quale ilrapporto potestà-soggezione riesce ad affermarsi. L’esercizio di un potere‘‘corrispondente al diritto di proprietà’’ (che connota la condizione dischiavitù) èla manifestazione concreta di un potere che si esplica in tuttele direzioni nelle quali si può ‘‘godere e disporre’’ dell’essere umano: ancheun solo potere può essere di fatto esercitato, ma la singola attività di eserciziodel potere può essere qualificata come ‘‘corrispondente al diritto diproprietà’’ quando tutti i poteri siano potenzialmente in condizione di essereesercitati.La condizione di servitù è invece disegnata dal legislatore con riguardoa singole destinazioni di sfruttamento della persona (lavoro, prostituzione,accattonaggio...). La potestà, e il correlativo sfruttamento, sono one-sided,indirizzati verso una specifica destinazione e uno specifico ‘‘uso’’ della personaoffesa, come si evince dalla subordinata con la quale il legislatore, nellaseconda parte del primo comma, delimita in un’area determinata di ‘‘usodella persona, la direzione dello sfruttamento (costringendola a prestazioni...etc.). È quindi compatibile con la condizione di servitù uno status libertatisdella persona offesa nelle sfere di attuazione della personalità estraneea quella oggetto della potestà e dello sfruttamento: così potranno essereconsiderati in condizione di servitù immigrati clandestini costretti a prestazionimassacranti in locali angusti, ma liberi di autodeterminarsi nelle relazionisessuali( 87 ).La direzione unilaterale dello sfruttamento distingue la particolare ipotesidi ‘‘compravendita’’ prevista nell’ultima parte dell’art. 600 secondocomma (riduzione o mantenimento in stato di servitù mediante la promessao la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sullapersona) e la vendita qualificabile come esercizio di potere corrispondenteal diritto di proprietà, inquadrabile nella prima ipotesi dell’art. 600 laddovela persona offesa non rivesta la qualità richiesta dal successivo art. 601.Resta certamente difficile il compito di ‘‘leggere’’ la relazione correntefra soggetto attivo e persona offesa, verificando se, ad onta di spazi di libertà,essa sia caratterizzata dal rapporto potestà-soggezione. Nessuna definizionedi ‘‘schiavitù’’ o ‘‘servitù’’ potrà tradursi nella ricetta per qualificareogni situazione con criteri automatici e mediante analisi semplici e super-( 87 ) A riguardo, si rinvia a Ass. App. Firenze, 23 marzo 1993, Tapiri, cit., c. 298 ss., lapronuncia fondava proprio sulla unilateralità dello sfruttamento la caratteristica delle ‘‘condizionianaloghe’’ alla schiavitù di cui al vecchio testo dell’art. 600 c.p. Osservava la Corteche ‘‘il concetto stesso di schiavitù è riconducibile ad una situazione di fatto, e si differenziada quello di «condizione analoga» solo dal punto di vista quantitativo, consistendo quest’ultimanella limitazione di aspetti specifici, ma particolarmente significativi, della libertà individuale,tali da comportare una complessiva menomazione dello status libertatis del soggetto,equiparabile, sul piano normativo, alla schiavitù stricto sensu’’.

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