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392STUDI E RASSEGNEpenetrabilità degli istituti di credito: sarebbe un’abitudine antica, ed ormaiconsolidata, ad assicurare il riserbo sull’attività delle banche ed i rapportiche intercorrono con la clientela.La scelta interpretativa privatistica, che assegna al segreto bancario unfondamento consuetudinario e lo assimila al segreto professionale, ne determinal’oggetto in maniera ampia: allo stesso modo e con la medesimaportata del segreto professionale, al quale accedono, sostanzialmente, tuttele notizie che il professionista ha conosciuto nell’espletamento ed in ragionedella sua attività. Sicché il segreto bancario coprirebbe tutte le notizieche concernono i rapporti delle stessa con la clientela, apprese dagli istitutidi credito nel corso dei rapporti stessi. Pertanto il segreto non avrebbe adoggetto solo notizie a contenuto tecnico, ma anche tutte le altre apprese daifunzionari nell’espletamento della loro attività.La scelta interpretativa pubblicistica, che assimila il segreto bancario aquello d’ufficio, invece, perviene a conclusioni diverse sull’oggetto. In quest’otticail segreto assume un oggetto squisitamente tecnico, nel riferimentoa notizie e dati specifici dell’attività bancaria. Notizie e dati che non abbianotali requisiti non potrebbero esserne oggetto.Questa breve e sintetica rassegna ha subito messo in evidenza che nonesiste una norma ad hoc che fondi e sanzioni il segreto bancario, legittimandodubbi sulla vigenza stessa di un istituto non disciplinato espressamenteda alcuna norma di legge, ciononostante esistono numerosi provvedimentilegislativi che ne delimitano l’operatività, implicitamente confermandonel’esistenza.Un primo nucleo di casi che fa eccezione al tradizionale dovere di riserbodelle banche in ordine alle informazione sulla clientela, oltre aquanto previsto dall’ampia normativa in materia tributaria-fiscale( 45 ), riguardalo scambio di informazioni che intercorre tra gli stessi istituti bancari(c.d. informazioni iterbancarie) e tra questi e la Banca d’Italia (c.d. centraledei rischi)( 46 ).Altro caso è ravvisabile nel potere della Banca d’Italia di richiedereogni tipo di informazione agli istituti al fine di espletare i compiti di vigilanzaex art. 51 ss. T.U. In questo caso nessun tipo di segreto può essereopposto all’organo di vigilanza nell’esercizio delle sue funzioni.( 45 ) Le prime limitazioni del segreto bancario si sono avute in tema di accertamentifiscali con il D.P.R. 26/10/1972 nº 633 e con il D.P.R. 29/09/1973 nº 600 e poi via via nellesuccessive leggi in materia.( 46 ) Si realizza in merito una vera e propria circolazione di informazioni: le singole banchehanno il dovere di comunicare alla ‘‘centrale dei rischi’’ l’importo dei crediti concessi aiclienti ed il loro utilizzo e come ‘‘flusso di ritorno’’ la Banca d’Italia segnala periodicamentealle singole banche il globale importo degli affidamenti concessi agli stessi. Lo scopo è, evidentemente,quello di consentire al settore bancario di valutare l’effettiva posizione di rischiodei soggetti che usufruiscono dei finanziamenti.

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