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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE379bilità persegue lo stesso fine ultimo della trasparenza a favore del risparmiatore:mira a garantire l’ottima allocazione del risparmio offrendo intal senso una precisa assicurazione al risparmiatore. Questa stessa esigenzagiustifica l’interesse all’informazione da parte dei prenditori di credito;un’informazione che consenta loro di scegliere tra le diverse forme di finanziamentobancario e fra i diversi enti creditizi.È opportuno qui richiamare la fondamentale funzione svolta dagli entioperanti sul mercato con riferimento alla gestione delle informazioni ed alfenomeno delle asimmetrie informative. I concetti di investimento – mercato– risparmio si collocano in un’area nella quale il rischio è connaturato;la conoscenza e l’informazione sono i primi e naturali antidoti al rischio.Sapere è la necessaria premessa per valutare il rischio e decidere se investireo no.Anche sul mercato mobiliare la trasparenza si articola in un flusso informativoche emittenti e negoziatori in valori mobiliari debbono far pervenirealla CONSOB ed in un flusso d’informazioni, solo in parte coincidentecon il primo, che gli stessi debbono far giungere alla categoria deirisparmiatori, previo controllo di un organo pubblico (CONSOB) il qualeha il compito di verificarne la completezza ed, entro certi limiti, la veridicità(18 ).mento del sistema economico capitalistico, e coinvolgendo essa molteplici interessi, in primoluogo quelli dei risparmiatori, ma anche dei soggetti produttivi, non può non sottostare comunquead un certo grado di controllo pubblico’’.( 18 ) Le società che emettono strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentatisono tenute ad una serie di obblighi ben tipizzati di informazione periodica (bilanci e relazioniperiodiche) e di informazione in caso di determinati eventi straordinari (aumenti di capitale,fusioni, scissioni, sollecitazioni all’investimento, OPA). Accanto a questi, esiste un obbligodi informazione genericamente enunciato dall’articolo 114 dlg. 58/1998: l’obbligo perle società quotate e per chiunque le controlli di informare il pubblico dei fatti che accadononella sfera di attività di tale società (o di quelle da loro controllate) ogni qual volta questi fattisiano idonei, se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziariemessi dalle società medesime. ‘‘Non si rischia di esagerare affermando che il menzionatoarticolo 114 T.U.I.F. è il pilastro intorno al quale è costruito gran parte dell’intero sistemadell’informazione dei mercati finanziari italiani’’ (Rordorf, Importanza e limiti dell’informazionenei mercati finanziari, cit., 776). ‘‘Tale prescrizione riveste un ruolo centrale ai fini delraccordo tra gli obiettivi della trasparenza societaria e della c.d. efficienza informativa delmercato finanziario. Essa invero sancisce a carico degli emittenti quotati il dovere di renderepubblici «senza indugio» tutti i fatti in grado di riflettersi sulla quotazione dei valori di riferimento,così garantendo un loro pronto assorbimento nei prezzi e, al contempo, una paritàconoscitiva da parte degli azionisti e degli investitori’’ (Seminara, La tutela <strong>penale</strong> del mercatofinanziario, in AA.VV., Manuale di diritto <strong>penale</strong> dell’impresa, Bologna, 2000, 557).Parallelamente l’art. 115 dlg. 58/1998 prevede che la CONSOB, al fine di vigilare sullacorrettezza delle informazioni fornite al pubblico, possa richiedere comunicazioni e notizie,assumere informazioni dagli amministratori ed effettuare ispezioni. Inoltre a sottolinearnel’importanza, in quanto disposizioni poste a presidio della veridicità delle informazioni rilasciateda emittenti quotate o aventi ad oggetto emittenti quotate ed il cui comune denomi-

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