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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE425in argomento, come già osservato, non sia stato modificato dal citato provvedimento).Qualora l’azione <strong>penale</strong> venga esercitata con l’elevazione dell’imputazioneinnestata nella citazione (ex art. 12, 15 comma 1 e 17 comma 4 d. lgsn. 274 del 2000), è in tale momento che si assume lo status di imputato, inperfetta sintonia pertanto con l’art. 60 c.p.p., mentre nell’ipotesi di eserciziodell’azione <strong>penale</strong> a seguito di intervento del pubblico ministero exart. 25 d. lgs. n. 274 del 2000 – cioè successivamente alla presentazionedel ricorso immediato della persona offesa –, la medesima qualifica postula,a differenza dell’art. 60 c.p.p., la vocatio in iudicium disposta dal giudice dipace, esigendo, quindi, un «atto che non è riconducibile, per lo meno intoto, al pubblico ministero»( 69 ).In tale ultima circostanza, è evidente che il legislatore si sia discostatodalla soluzione codicistica: infatti, nel codice di rito, anche quando l’assunzionedello status di imputato viene collegata alla vocatio in iudicium, lastessa costituisce – come adesso per la citazione dell’imputato davanti algiudice di pace (art. 20 d. lgs. n. 274 del 2000) o la citazione diretta a giudizionel procedimento davanti al tribunale monocratico (art. 550 c.p.p.) –un atto di esercizio dell’azione <strong>penale</strong> da parte dell’organo dell’accusa( 70 ).Al contrario, nel caso del subprocedimento avviato col ricorso ex art.21 d.lgs. n. 274 del 2000, sembra prevalere non il momento dell’eserciziodell’azione <strong>penale</strong> con la contestuale formulazione dell’imputazione (daparte del pubblico ministero) ma il momento in cui tale atto, assuntauna veste formale, venga portato a conoscenza della persona alla quale ilreato è attribuito( 71 ), quindi il «primo atto giudiziario che riproduce l’imputazione»(72 ).Peraltro, va rilevato come l’intenzione del legislatore in tal senso troviconforto anche nella relazione al d. lgs. n. 274 del 2000 dove, con riguardoall’art. 3 del medesimo d. lgs. e al ricorso immediato della persona offesa, sievidenzia che «la convocazione delle parti dinanzi al giudice rappresenta ilprimo momento in cui la persona interessata prende conoscenza del fattoche contro di lei è stata esercitata l’azione <strong>penale</strong>»( 73 ).( 69 ) E. Marzaduri, sub art. 3, cit., p. 58. In proposito, A. Confalonieri, La citazionea giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, inIl giudice di pace. Un nuovo modello digiustizia <strong>penale</strong>, cit., 219, sottolinea che «nel conferire la possibilità di provvedere alla citazionea giudizio il legislatore ha attribuito alla polizia giudiziaria un compito sinora riservatoal giudice (art. 429) o, eccezionalmente, al pubblico ministero (art. 552)».( 70 ) E. Marzaduri, sub art. 3, cit., p. 59.( 71 ) A. Ciavola, Chiusura delle indagini ed esercizio dell’azione <strong>penale</strong>, inIl giudice dipace nella giurisdizione <strong>penale</strong>, cit., p. 201.( 72 ) R. Orlandi, I soggetti, inIl giudice di pace nella giurisdizione <strong>penale</strong>, cit., p. 90.( 73 ) ... «e ciò in un sistema che ha respinto l’opzione a favore di una vera e propriaazione <strong>penale</strong> privata, ed in luogo ha recepito una soluzione di ‘compromesso’, che non ri-

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