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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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36SAGGI E OPINIONIche governano il diritto <strong>penale</strong> (in primis quello di personalità della responsabilità<strong>penale</strong>).L’introduzione di una responsabilità diretta degli enti rende inoltre ilsistema <strong>penale</strong> più equo e trasparente, riequilibrando una serie di istituti: inprimo luogo la pena pecuniaria, i cui limiti edittali in alcuni settori (ambiente,territorio, economia) sono elevatissimi perché pensati per colpirel’ente – reale motore dell’illecito – che di fatto ne sostiene il pagamento,a cui è comunque obbligato sussidiariamente (art. 197 c.p.)( 31 ); in secondoluogo istituti che per legge – oblazione discrezionale (art. 162-bis c.p.) esospensione condizionale (art. 165 c.p.) – o per prassi – patteggiamento– sono condizionati a condotte riparatorie dell’offesa che quasi sempre solol’impresa è in grado di porre in essere( 32 ): viene così spezzato quell’«intreccioambiguo ed iniquo fra giudizio <strong>penale</strong> nei confronti di persone fisiche,e interessi risarcitori o reintegratori il cui soddisfacimento, proprionei casi di maggior rilievo, eccede le possibilità degli imputati»( 33 ).( 31 ) Sul punto cfr. Commissione ministeriale per la riforma del codice <strong>penale</strong> presiedutadal prof. Carlo Federico Grosso, Relazione, Roma, 12 settembre 2000, in www.giustizia.it/studierapporti/riformacp/comm_grosso2.htm,ove dopo aver evidenziato tali «esigenze di riequilibriodelle sanzioni pecuniarie del diritto <strong>penale</strong> d’impresa», si ritiene che l’introduzione della responsabilitàdiretta delle persone giuridiche renda il sistema più equo e trasparente; C. Piergallini,Sistema sanzionatorio, op. cit., 1354, che, con icastica espressione, parla di «unsistema ventriloquo, che muove formalmente le labbra in direzione della persona fisica (...),ma in cui a parlare è il ventre della responsabilità sanzionatoria degli enti»; C. De Maglie,Responsabilità delle persone giuridiche: pregi e limiti del d. lgs. n. 231/2001, inDanno e resp.,2002, 247; Id., L’etica e il mercato, op. cit., 289, in cui si portano ad esempio le fattispecie inmateria di inquinamento di acque (art. 21 della legge Merli, riformulato dall’art. 3 comma 1 d.l.17 marzo 1995 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172).( 32 ) Cfr. F. Foglia Manzillo, Verso la configurazione della responsabilità <strong>penale</strong> perla persona giuridica, inDir. pen. proc., 2000, 109 s.; A. Alessandri, Note penalistiche, op.cit., 39; C. De Maglie, op. ult. cit., 289 s., la quale conclude: «l’introduzione nel sistemadella responsabilità <strong>penale</strong> delle persone giuridiche risponde ad esigenze di giustizia e di razionalizzazionedell’esistente. L’ostinato ancoraggio al principio di umanità sottopone tutto ilsistema ad uno ‘‘stress gravemente deformante’’, perché formalizza una finzione legislativache determina un vistoso scollamento tra chi è chiamato formalmente al pagamento e chi,di fatto, provvede all’esborso del denaro. Il risultato è l’avallo della responsabilità per fattoaltrui». Contra v. S. Moccia, Considerazioni sul sistema sanzionatorio del Progetto preliminaredi un nuovo codice <strong>penale</strong>, inCrit. dir., 2000, 295 s., secondo cui in realtà quello chesi pone è «un problema di ragionevolezza dell’imposizione di siffatte sanzioni pecuniarie, allequali si attribuisce impropriamente una finalità di abbattimento dei profitti realizzati dall’autorea favore del terzo persona giuridica», problema che andrebbe affrontato, come fannoordinamenti a cui è estranea la responsabilità delle persone giuridiche, tramite il ricorso allaconfisca del profitto del reato nei confronti del terzo che ne trae indebitamente vantaggio;l’autore ritiene inoltre che, in quest’ordine di idee, verrebbe superata l’irragionevolezza derivantedall’impraticabilità per la persona fisica di un’oblazione o di un patteggiamento inrelazione a sanzioni pecuniarie elevatissime.( 33 ) Commissione ministeriale per la riforma del codice <strong>penale</strong> presieduta dal prof.Carlo Federico Grosso, Relazione, cit.

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