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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI209Stato si contrappone in una strategia difensiva che ricorda l’antitesi schmittiana,escludendo ogni possibile mediazione dialettica.La sinergia funzionale tra Feindstrafrecht e delitto politico (in quantoterreno di scontro tra ragion di Stato e nemico-criminale, ma ancor piùtra ragion di Stato e Stato di diritto) emerge in maniera emblematica conriferimento ai reati associativi, che anche se non direttamente rivolti controla sicurezza dello Stato, presentano una nota di sostanziale politicità. L’associazionecriminosa, autoaffermandosi come ordinamento autonomo edoriginario in contrapposizione a quello statale, ed assumendo a fine del sodaliziola commissione di reati, mira a legittimarne lo statuto, ledendo ilbene costituzionalmente garantito dell’esclusività della normazione <strong>penale</strong>(70 ), al fine di delegittimare la stessa istanza statuale.È la stessa assolutezza del valore che si ritiene leso da questi delitti chene connota l’autore quale nemico, e trasformando l’accusa in nemesi, imponeallo Stato una reazione emergenziale, ove per ‘emergenza’ si intendedrammatizzazione della reazione <strong>penale</strong>, che da strumento di controllo socialediviene conflitto, in cui si dissolve ogni garanzia, ‘‘in nome della difesaessenziale dell’ordinamento’’( 71 ). Del resto, non è forse il diritto il mimodella guerra?, ci ricorda Nietzsche, con la consueta lungimiranza.Il paradosso del delitto politico si radica invero nel fatto che la stessatutela dell’ordinamento, strumentalmente invocata per legittimare, nella logicasocialdifensiva e sicuritaria della ‘lotta’ alla criminalità, inammissibiliVölkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Köln, 1950, 232, ricondotta al superamento delconcetto tradizionale di justus hostis, determinatasi con il Trattato di Versailles. Con particolareriferimento al fenomeno terrorista, osserva acutamente L. Stortoni, Terrorismo eStato della crisi, inQuest. Crim., 1979, 7, che se esso è espressione di guerra, gli sono omogenee‘‘le categorie del nemico esterno che, come tale, va battuto e distrutto’’. Si snoda in altritermini qui il passaggio dal concetto di inimicus a quello di hostis, che mutuando la sua radiceda hospites, immette la dinamica del conflitto nei confini della comunità politica.( 70 ) È la tesi di G. Neppi Modona, Criminalità organizzata e reati associativi, inAA.VV., Beni e tecniche della tutela <strong>penale</strong>. Materiali per la riforma del codice, a cura delCRS, Milano, 1987, 118.( 71 ) A. Gamberini-G. Insolera, Delitto politico: luogo privilegiato per un’indaginesulla teoria costituzionale del bene giuridico, in AA.VV., Il delitto politico, cit., 41 ss.. Apparein proposito emblematico un passo della Relazione illustrativa del ddl 3571, successivamenteapprovato (l. 155/2001), ove si afferma l’ammissibilità dell’introduzione di norme incriminaticiindeterminate ‘‘allorché si verte su situazioni preliminari alla commissione di reati di terrorismoe di eversione’’, invocandosi enfaticamente la prevalenza ‘‘del preciso ed indeclinabiledovere dell’ordinamento alla tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblicacontro il terrorismo e l’eversione, anche rispetto ad altri principi costituzionali» (c.a.). Sui paradigmidella legislazione emergenziale, non puó che rinviarsi a S. Moccia, La perenne emergenza.Tendenze autoritarie nel sistema <strong>penale</strong>, Napoli, 1997; nonché, con riferimento specificoalla legislazione in tema di criminalità organizzata ed ai suoi caratteri, appunto, emergenziali,Id. (a cura di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali: tra efficienza e garanzia,Napoli, 1999.

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