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SAGGI E OPINIONI153ascoltare più l’inquisito in alcun’altra parte del giudizio( 157 ); la secondaprescrive che il proseguimento del processo avvenga dopo aver opportunamenteavvertito l’indagato sull’interpretazione svantaggiosa derivante«dalla continuazione nello stesso sistema»( 158 ). Nelle leggi napoletana e ro-grado ciò insista in un comportamento protervo, il magistrato «troverà un compiacimentonell’umanità praticata; e quegli si dolerà tardi ed invano de’ dannevoli risultamenti dellasua durezza» (F. Canofari, Commentario cit., libro II, tit. II De’ giudizi de’ misfatti co’rei presenti, p. 119).( 157 ) Codice per lo Regno delle Due Sicile, Napoli 1819, parte IV: Leggi della procedura<strong>penale</strong> ne’ giudizj penali, art. 224. Il più insigne commentatore di tale codice, Niccola Nicolini,esclude, per prima cosa, che il silenzio possa equipararsi ad una confessione tacita, per ilprincipio, già esposto altre volte, della necessaria distinzione tra materia civile e <strong>penale</strong>. Tuttaviaqui omnino non respondit contumax est: contumaciae autem poenam hanc ferre debet, utin solidum conveniatur, quemadmodum si negasset, quia praetorem contemnere videtur (D.11.1.11.4). Ciò non significa totale perdita del diritto alla difesa: l’avvocato, infatti, benpuò parlare per lui: e, se l’imputato ci ripensa e volontariamente decide di deporre e di difendersi,non può essere impedito, «anzi allora far gli si dovrebbero le abbandonate interrogazioni».Interessanti le osservazioni svolte a tal proposito dall’autore che, sulla scorta delframmento sopra ricordato, equipara il contumace al silenzioso: come il primo purga lasua assenza presentandosi in giudizio, «è chiaro, per quanto a me pare, che tenuto costuiquasi come assente per la sua contumace taciturnità, quante volte pentito la rompa, facciaritornar le cose allo stato primero» (N. Nicolini, Della procedura <strong>penale</strong> [...], parte III,vol. II cit., § 907, p. 320). Di equiparazione tra taciturno e contumace parla anche Ademollo,ma giungendo a risultati opposti rispetto al collega meridionale. Egli infatti, dopo aver sostenutola necessità di un ammonimento da parte dell’autorità procedente a desistere da similecontegno, suggerisce alla Corte di decidere di non interrogarlo più in alcuna altra partedel giudizio: «così insomma si equiparerebbe all’accusato assente e contumace» (A. Ademollo,Il giudizio criminale cit., pp. 359-60, § 1389).( 158 ) Regolamento organico e di procedura criminale (Roma 1831), in Regolamenti penalidi papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832), rist. anast., Padova 2000, art. 364. Vatuttavia precisato come il Regolamento gregoriano appronti un sistema di guarentigie a favoredell’imputato, individuando, innanzitutto, quale fine unico delle interrogazioni quellodi indagare e conoscere la verità «sì favorevole che contraria al Fisco» (art. 340); vietandole domande suggestive e, in generale, tutte quelle che non siano semplici e chiare (art.347), così come l’impiego di qualunque mezzo, anche indiretto o di qualsiasi seduzione, lusinga,minaccia per estorcere dichiarazioni che l’inquisito, spontaneamente, non avrebbe reso(art. 348); escludendo il deferimento del giuramento «neppure in caso che debba interrogarsisu persone estranee» (art. 355). Questo principio, volto a scalfire uno dei capisaldidel processo inquisitorio, ossia l’obbligo di dire la verità, ricorrendo, se non alla tortura,ad un altro mezzo di coazione morale come il giuramento, è però bilanciato da una regolamentazionequanto mai particolareggiata dell’esame dell’imputato, penetrante ed invasivo,alla stregua di quanto avviene nel codice austriaco. Sul punto cfr. S. Ambrosio –P.DeZan, L’ossessione della verità: spirito di conservazione ed echi illuminati nel regime probatoriodel Regolamento gregoriano, inI Regolamenti cit., in partic. pp. CXI-CXXIII. Svolgendoun’accurata analisi, Giuseppe Giuliani afferma che il § 364 del Regolamento risponde adun principio cardine del processo, ossia che di fronte al silenzio il giudice deve placidamenteavvertire l’imputato che il suo contegno va a costituire un indizio a suo carico, e proseguirepoi l’esame. Il professore di Macerata avverte inoltre che la mancata risposta ad ogni domandaporta alla contestazione finale del reato. La scelta compiuta nel Regolamento era un de-

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