12.07.2015 Views

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

414STUDI E RASSEGNEl’imputazione innestata nella citazione determina l’assunzione in capo allapersona sottoposta alle indagini della qualifica di imputato, conformementeagli art. 60 e 405 c.p.p.La sfasatura in questione (ora comunque superata)( 28 ), riconducibileforse a una svista del legislatore, non avrebbe dovuto tuttavia produrrealcun grave inconveniente, stante la ritenuta applicabilità anche al rito <strong>penale</strong>di pace dell’art. 61 c.p.p., che estende, come noto, i diritti, le garanziee ogni altra disposizione relativa all’imputato alla persona sottoposta alleindagini( 29 ).Per quanto, invece, concerne la seconda modalità di esercizio dell’azione<strong>penale</strong>, la stessa è costituita, anche nel procedimento <strong>penale</strong> davantial giudice di pace, dalla formulazione dell’imputazione su ordine del giudice(che non accolga la richiesta di archiviazione): la specifica previsioneè contenuta nell’art. 17 comma 4 d. lgs. n. 274 del 2000. In tale ipotesi,l’elevazione dell’imputazione, in assenza di un’apposita disciplina sul puntoo di una previsione contemplante la convocazione delle parti davanti a sé«con decreto analogo a quello previsto dall’art. 27 d. lgs. 274 del 2000 perl’ipotesi di ricorso immediato»( 30 ), dovrebbe coincidere con l’emissionedella citazione da parte del pubblico ministero ex art. 20 d. lgs. n. 274del 2000 (così come modificato), analogamente a quanto avviene nel pro-In realtà, la soluzione comunque preferibile (anche se implicante la rinuncia ad armonizzarel’art. 3 d. lgs. n. 274 del 2000 con gli art. 60 e 405 c.p.p.), confortata anche dal tenoreletterale dell’art. 15 d. lgs. n. 274 del 2000, pareva quella secondo cui era (ed è) il pubblicoministero e non la polizia giudiziaria a esercitare l’azione <strong>penale</strong>. Infatti, l’organo d’accusarisultava (e risulta) l’unico titolare dell’azione <strong>penale</strong> che si sarebbe dovuta ritenere esercitatacon l’atto contenente l’imputazione e l’autorizzazione alla citazione, dovendo consistere ilcompito della polizia giudiziaria unicamente nella formazione materiale della citazione (laquale, costituendo atto proprio della polizia stessa, doveva essere sottoscritta da un ufficialedi polizia giudiziaria ex art. 20 comma 4 d. lgs. n. 274 del 2000. Adesso, invece, costituendoatto del pubblico ministero, la citazione deve essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 17 comma 4lett. b d. l. 27 luglio 2005 n. 144 conv. in l. 31 luglio 2005 n. 155, «a pena di nullità, dalpubblico ministero o dall’assistente giudiziario» e deve essere notificata non più a cura dellapolizia giudiziaria, ma dell’ufficiale giudiziario).( 28 ) ... sfasatura che non risultava «in alcun modo imposta dalla logica sistematica dell’art.60 c.p.p., dove non si presuppone un’assoluta corrispondenza tra le modalità di formulazionedell’imputazione e le ipotesi di vocatio in iudicium» (così E. Marzaduri, Le disposizionisulla competenza <strong>penale</strong> del giudice di pace, inCompendio di procedura <strong>penale</strong>, direttoda G. Conso-V. Grevi, Cedam, Padova, 2003, p. 1048) né, tanto meno, conforme alla letteradegli stessi art. 12 comma 1 e 15 comma 1 d. lgs. n. 274 del 2000, che, ancor prima dellavocatio disposta dalla polizia, si riferivano alla «citazione dell’imputato» (e non, come avrebberodovuto, della persona sottoposta alle indagini).( 29 ) G. Ichino, La fase delle indagini preliminari nei reati di competenza del giudice dipace, inLa competenza <strong>penale</strong> del giudice di pace, cit., p. 93; R. Orlandi, I soggetti, inIlgiudice di pace nella giurisdizione <strong>penale</strong>, cit., p. 89-90.( 30 ) In tal senso, invece, cfr. G. Ichino, La fase delle indagini preliminari nei reati dicompetenza del giudice di pace, inLa competenza <strong>penale</strong> del giudice di pace, cit., p. 95.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!