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SAGGI E OPINIONI27LA RESPONSAB<strong>IL</strong>ITÀ ‘‘DA REATO’’ DEGLI ENTI COLLETTIVIE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSAB<strong>IL</strong>ITÀTRA TEORIA E PRASSISommario: 1. Premessa: linee generali del d. lgs. n. 231/2001. – 2. Le origini del d. lgs. n.231/2001: A) Le esigenze politico-criminali alla base del superamento del principio societasdelinquere non potest; B) Le esigenze sistematiche; C) Gli input di diritto internazionalee comunitario. – 3. La natura giuridica della responsabilità dell’ente: un falsoproblema? – 4. I criteri di attribuzione della responsabilità: il criterio oggettivo: A) Lepersone fisiche che fanno ‘‘scattare’’ la responsabilità dell’ente; B) Il criterio dell’interesseo vantaggio: un ostacolo alla funzionalità della responsabilità degli enti? – 5.(Segue:) I criteri di imputazione soggettiva: alla ricerca della colpevolezza dell’ente:A) Reati commessi dai vertici e reati commessi dai sottoposti: aspetti problematici;B) Il modello quadripartito di colpevolezza dell’ente proposto dalla de Maglie; C) Imodelli di organizzazione, gestione e controllo: a) Profili disciplinari; b) L’impattosul sistema delle imprese. – 6. I limiti del d. lgs. n. 231/2001: il catalogo dei reati.1. Premessa: linee generali del d. lgs. n. 231/2001L’entrata in vigore del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, attuativo dell’art.11 della legge delega 29 settembre 2000, n. 300( 1 ), con cui è stata introdottain Italia la responsabilità per gli illeciti amministrativi derivanti dareato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche privedi personalità giuridica, rappresenta una «rivoluzione copernicana»( 2 ) nelnostro ordinamento.È stato infatti creato un vero e proprio «nuovo paradigma sanziona-( 1 ) A proposito della legge delega n. 300/2000 deve osservarsi che essa – secondo unadeprecabile tendenza che caratterizza la legislazione <strong>penale</strong> degli ultimi anni – si presenta deltutto generica ed indefinita, con palese violazione del principio della riserva di legge di cuiall’art. 25, comma 2, Cost.: per una giusta critica sul modo di legiferare che ha caratterizzatodi recente soprattutto il diritto <strong>penale</strong> dell’economia, con particolare riferimento all’abusodello strumento della legge delega, v. E. Musco, Il nuovo diritto <strong>penale</strong> dell’economia tralegislativo ed esecutivo, inRiv. Guardia di Finanza, 2003, Supplemento al n. 4, 121 ss.( 2 ) L’espressione è diA. Manna, La c.d. responsabilità amministrativa delle personegiuridiche: un primo sguardo d’insieme, inRiv. trim. dir. pen. ec., 2002, 502.

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