12.07.2015 Views

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

336STUDI E RASSEGNEcondizione di schiavo, né il diritto di proprietà dell’uomo sull’uomo) ha comunqueuna valenza giuridica, poiché il ‘‘metro’’ con il quale la situazione‘‘di mero fatto’’ deve essere misurata, è pur sempre una categoria giuridica.5. La nozione di servitù.L’ulteriore condizione personale delineata dall’art. 600, e qualificabilecome ‘‘servitù’’, è definita nella seconda parte del primo comma e nel secondocomma, come ‘‘stato di soggezione continuativa’’, che deve essereprovocato o mantenuto con una delle modalità indicate al secondo commae che si sostanzia nel costringere la persona offesa a prestazioni che ne comportinolo sfruttamento.Tra le prestazioni che comportano sfruttamento sono indicate le prestazionilavorative o sessuali e l’accattonaggio. L’elenco non è tassativo (...ocomunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento...), ed è comunquedifficile ipotizzare prestazioni diverse da quelle esplicitamente enumerate(57 ). È invece tassativo, ancorché massimamente ampio, l’elenco dellemodalità attraverso le quali deve essere ‘‘attuata la condotta’’: violenza, minaccia,inganno, abuso d’autorità, approfittamento di una situazione d’inferioritàfisica o psichica o di una situazione di necessità, promessa o dazionedi denaro o altra utilità a chi abbia autorità sulla persona.È ravvisabile un problema di coordinamento tra siffatta elencazione e l’espressione‘‘costringendola’’ utilizzata al primo comma, che appare assai piùriduttiva e suscettibile di escludere dal novero delle condotte punibili, ad ontadelle indicazioni del secondo comma, le situazioni nelle quali la vittima non sia‘‘costretta’’ ma ‘‘indotta’’ alla prestazione che ne comporti lo sfruttamento.La particolare tecnica espositiva prescelta dal legislatore – definizionidi schiavitù e servitù al primo comma, ulteriore specificazione riguardantela nozione di servitù al secondo comma – lascia desumere che al secondocomma si sia inteso designare una ‘‘nozione convenzionale’’ di stato di soggezione,tale da ampliare il significato letterale di ‘‘costrizione’’; all’opposto,si potrebbe sostenere che alla soggezione attuata in una qualsiasi delle formepreviste al secondo comma debba comunque seguire una fase di costrizionevera e propria (nella quale lo sfruttatore, gettata la maschera usataper l’inganno o rinunciando alle condizioni che consentivano l’abuso ol’approfittamento, si determini alla franca violenza)( 58 ), ma questa soluzio-( 57 ) Il prelievo di organi, finalità che integra una delle aggravanti speciali previste alterzo comma, non comporta, a rigore, uno stato di soggezione ‘‘continuativa’’, e può rientrarepiuttosto nelle previsioni della prima parte del primo comma, in quanto atto di disposizionedella persona.( 58 ) Propende per questa tesi A. Peccioli, Giro di vite cit., p. 38, l’A. rileva ‘‘pone

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!