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STUDI E RASSEGNE285In secondo luogo, sempre nella parte generale, il legislatore potrebbeinserire una clausola di equiparazione con riferimento però solamente a determinatequalità soggettive. E in questa prospettiva, ad esempio, si orientanoi codici penali tedesco, spagnolo e portoghese, che rispettivamenteagli artt. 14, 31, 12, attraverso la formula dell’agire per conto di altri, equiparanol’amministratore di diritto a quello di fatto( 24 ).Infine, viene in considerazione la possibilità di introdurre, al di fuoridella parte generale del codice <strong>penale</strong>, una clausola di equiparazione di determinatequalità soggettive formali ad efficacia limitata ad alcune fattispecieincriminatrici. In questa prospettiva, ad esempio, si colloca l’art. 2639c.c., di recente introdotto dal d.lg. n. 61 del 2002, che equipara ai soggettiformalmente titolari della funzione civilistica coloro che svolgono la stessafunzione diversamente qualificata o che esercitano in modo continuativo esignificativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione( 25 ).Ebbene, tra le possibili tecniche legislative di equiparazione, a ben vedere,sembrano preferibili quelle che forniscono una soluzione di ordinegenerale al problema delle qualifiche soggettive( 26 ). In effetti, la selezionedelle fattispecie oggetto della equiparazione, come dimostra anche la recenteesperienza dell’art. 2639 c.c., non essendo sempre in grado di risponderea criteri di ragionevolezza, rischia di indurre la giurisprudenza ad interpretazionianalogiche a scapito proprio dell’obbiettivo legalista che la tipizzazionedelle clausole di equiparazione persegue( 27 ).3. Il problema della delega di funzioni nelle organizzazioni complesse. –Il problema della individuazione del soggetto attivo del reato proprio, oltreche nell’ipotesi in cui il soggetto privo della qualifica formale richiesta dallanorma incriminatrice per la sussistenza del reato proprio esercita di fatto lefunzioni inerenti alla qualifica, si pone anche quando il soggetto titolaredella qualifica formale deleghi, con un atto di autonomia privata, ad unsoggetto non qualificato alcune delle funzioni inerenti alla qualifica sogget-( 24 ) Cfr. G. Marra, Legalità ed effettività, cit., p. 32 ss.; Id., La responsabilità <strong>penale</strong>dell’amministratore di fatto: un excursus critico sull’esperienza della RFT,inStudi Urb., n. 50-2, 1999-2000, p. 127 ss.; O. Di Giovine, «L’estensione delle qualifiche soggettive», inA.Giarda e S. Seminara (a cura di), I nuovi reati societari: diritto e processo, Padova, 2002,p. 27.( 25 ) Cfr. Sull’art. 2639 c.c. v. O. Di Giovine, «L’estensione delle qualifiche soggettive»,cit., p. 5; P. Veneziani, «Sub art. 2639», in A. Lanzi e A. Cadoppi (a cura di). I nuovi reatisocietari. Commentario al D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, Padova, 2002, p.186 ss.; A. Maccari,Commento ad art. 2639 c.c., inI nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le societàcommerciali, F.Giunta (a cura di), Torino 2002, p. 212 ss.; L. Foffani, voce Società, inCommentario breve alle leggi penali complementari, Palazzo-Paliero (a cura di), Padova,2003, p. 1917 ss.; F. Giunta, Reati societari e qualifiche soggettive, cit., p. 31 ss.( 26 ) Cfr. P. Veneziani, «Sub art. 2639», cit., p. 200.( 27 ) Cfr. F. Giunta, Reati societari e qualifiche soggettive, cit., p. 33.

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