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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE361postazione, non sussisterebbe più la ‘‘GrundNorm’’, quale chiave di letturadelle altre, ‘‘GrundNorm’’ che in altra sede ho identificato nell’obbligo degliintermediari e dei loro collaboratori di fare in modo che il cliente siasempre e costantemente posto in condizione di ‘‘effettuare consapevoli sceltedi investimento o disinvestimento’’ (art. 28, 3º comma, reg. Consob n.11522/98 e trattasi di precetto fondamentale che, ancorché espresso soloa livello di normazione secondaria, discende ‘‘de plano’’ dalle stesse normeprimarie, tra cui fondamentale per l’appunto l’art. 21, 1º comma, lett. a, d.lgs. n. 58/98).Tale impostazione, del tutto contraria a quella qui seguita, sembrerebbetrovare un punto di appoggio nello stesso art. 21, 1º comma, lett. a, d.lgs. n. 58/98, che non a caso fa riferimento non solo all’interesse dei clienti,ma anche all’integrità dei mercati.Secondo tale impostazione, l’interesse dei clienti non rappresenterebbepiù la chiave di lettura unica ed esaustiva dei criteri comportamentalidell’intermediario e la norma andrebbe posta in stretta correlazione all’art.5, 1º comma, d. lgs. n. 58/98, che pone quali obiettivi della vigilanza pubblicain materia, oltre alla trasparenza ed alla correttezza dei comportamentie – a monte – alla tutela dei clienti, la sana e prudente gestione degli intermediarie – a monte – la stabilità, competitività e buon funzionamentodel sistema finanziario.Non è questa la sede ovviamente per affrontare criticamente in via generalesuddetta impostazione: al momento, è sufficiente evidenziare che lastessa trascura la portata veramente innovativa della normativa di settorerispetto alla normativa bancaria ed in genere alla tradizionale normativaimperativa in materia economica, portata innovativa consistente nell’introduzionedi precetti e di disposizioni, imperativi, dalla rilevanza civilistica,tale da penetrare all’interno dei tradizionali strumenti civilistici, trasformandoliprofondamente, senza restare all’esterno in una consueta visionepubblicistica.In tale ottica, la tutela civilistica del cliente – tale da finalizzare il comportamentodell’intermediario alla salvaguardia delle esigenze fondamentalimedie del cliente stesso – resta il valore fondamentale della normativa,rispetto a cui gli altri si pongono in termini di presupposto o di completamento.Prescindendo dall’esame in via generale dell’impostazione in questione,è da osservare che la stabilità, la competitività ed il buon funzionamentodel sistema finanziario, quali valori diversi dalla tutela delle ragioni contrattuali,ruotano intorno all’efficienza sia delle imprese sia del mercato, ritenutapresupposto essenziale della stessa tutela delle ragioni contrattualidegli investitori.Il concetto di efficienza è di natura economica ed operativa e non puòessere inteso nel senso anche di regolarità di comportamenti, valori questipropri dei settori pubblici: anche in materia economica la regolarità – lesa

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