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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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204SAGGI E OPINIONItrice dei Patriot Acts statunitensi e del Terrorism Act inglese – così introducendoun sottosistema <strong>penale</strong> d’eccezione, dalla logica illiberale e socialdifensiva,modellato sulla figura del nemico, ora individuato nel ‘terrorista’.Tuttavia, la strutturale carenza di determinatezza delle fattispecie introdotte,la loro scarsa tassatività sistemica (dovuta alla mancanza di coordinamentotra le disposizioni) e la conseguente ineffettività delle stesse, inducea rilevare come l’intervento legislativo in analisi (che nasce peraltro dallaconversione (straordinariamente tempestiva) di un decreto legge) perseguala funzione strumentale di catalizzare, a fini di legittimazione politica e distrategia elettorale, il consenso di un’opinione pubblica sempre più pervasa– complice anche la strumentalizzazione mediatica del fenomeno terroristicoe criminale in genere – dall’Unsicherheitsgefühl tipico della societàdel rischio, in cui cresce la percezione del rischio di vittimizzazione. Intal senso depone peraltro l’avere il legislatore introdotto, in sede di conversione,all’art. 270-sexies c.p., la ‘precisazione’, alla cui stregua ‘‘sono consideratecon finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto,possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazioneinternazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione ocostringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiereo astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere lestrutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di unPaese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definiteterroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni oaltre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia’’.Tale precisazione si conforma alla direttiva politico-criminale sottesaalla riformulazione dell’art. 270-bis c.p., da parte della l. 438/2001, voltaad estendere l’oggettività giuridica tutelata dalla fattispecie, valorizzandonela dimensione metanazionale. Se infatti si è tradizionalmente attribuita, albene giuridico protetto dalla norma, una valenza duplice (da un lato, cioè,la personalità dello Stato, come indicato peraltro dalla collocazione sistematicadella disposizione e dall’altro, l’ordine pubblico, inteso alla streguadella Wertordnung costituzionale, su cui incide l’attività eversiva dei terroristi),la novella del 2001 ha evidenziato come l’ipotesi di atti di violenzadiretti «contro uno Stato estero, un’istituzione od un organismo internazionale»sottenda la tutela dell’ordinamento costituzionale italiano, anchenella parte in cui «richiama le norme del diritto internazionale generalmentericonosciute e le organizzazioni internazionali che operano per assicurarela pace e la giustizia tra le nazioni (artt. 10 e 11 Cost.), nonché i vincoliderivanti dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.)»( 58 ).( 58 ) G. Palombarini, sub art. 270-bis, inA. Crespi – F. Stella – G. Zuccalà,Commentario breve al codice <strong>penale</strong>, Padova, 2004, 625.

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