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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI111del c.p.p. del 1930) l’obbligo per l’autorità procedente di avvertire l’imputato(6 ), prima dell’inizio dell’interrogatorio, della possibilità di avvalersidella facoltà di non rispondere (attuando il riconoscimento della difesaquale diritto inviolabile così come sancito dall’art. 24, 2º comma della Costituzione)(7 ), una nuova ‘impennata’ di interesse si è avuta in seguito allaritto di difesa, all’avviso di procedimento ed alla nomina del difensore, inRiv. it. di dir. e proc.<strong>penale</strong>, 1969, p. 927).( 6 ) La dialettica del giudizio impone che all’esistenza di un’accusa faccia da contraltareun diritto alla difesa, che è quello che «meglio caratterizza la posizione stessa dell’imputatoall’interno del processo <strong>penale</strong>» (O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato cit., p.42), intendendosi perciò l’espressione ‘imputato’ in senso lato e atecnico, secondo una valutazionecomunemente accolta, comprensiva del concetto di ‘accusato’, ‘indagato’, ‘inquisito’ecc. Sul punto cfr. M. Chiavario, Giudice, parti e altri personaggi sulla scena del nuovo processo<strong>penale</strong>, inCommento al nuovo codice di procedura <strong>penale</strong>, Torino 1989, I, p. 383; E.Marzaduri, Imputato e imputazione,inDigesto italiano, IV ed., Sez. Discipline penalisitiche,vol. VI, Torino 1992, pp. 279 e 283; G. Ubertis, La previsione del giusto processo secondo la‘‘Commissione bicamerale’’, inId., Argomenti di procedura <strong>penale</strong>, Milano 2003, pp. 36-8;G.P. Voena, Soggetti, inCompendio di procedura <strong>penale</strong>, diretto da G. Conso –V.Grevi,Padova 2003, pp. 90-6. Vale la pena di ricordare che, come si vedrà più avanti, nel passatoper lungo tempo l’imputato era designato dalle fonti con il termine di reo. Addirittura il paveseGiacomo Maria Anfossi, indotto a scrivere una proposta di riforma del diritto e dellaprocedura <strong>penale</strong> dai quarant’anni trascorsi in magistratura in cui «troppe ne vidi e ne passai»,prevedeva all’art. 7 del suo progetto di introdurre in via normativa una diversa nomenclaturadefinitoria. Il susseguirsi delle fasi processuali influiva, secondo l’Anfossi, sulla relativadenominazione adottabile per definire il soggetto in causa. Si doveva chiamare reo sospettocolui contro il quale, per mancanza di indizi legali, non era possibile aprirel’istruzione; l’espressione inquisito reo indicava colui contro il quale l’inquisizione era ‘deliberata’e reo condannato o assoluto chi era giudicato colpevole o innocente. Di conseguenzaanche gli esami, a cui i ‘rei’ erano sottoposti, ricevevano una distinta appellazione: si dicevanointerrogatori gli esami del reo sospetto e costituti quelli del reo inquisito (G.M. Anfossi,Studio e prime idee per servire alla compilazione di un nuovo codice di procedura criminale,Milano 1838, art. 7, pp. 254-5). Sul punto si veda anche S. Graziano, La difesa <strong>penale</strong> nell’istruttoriain rapporto alla scienza e al nuovo codice di procedura <strong>penale</strong>, Bologna 1913, p. 39.Scrive Carrara che il temine reo, la cui etimologia discende da reor, putare cioè supporre, staad indicare lo stato di accusa, ossia quella posizione intermedia fra l’innocenza e la condanna,in cui il soggetto si sospetta colpevole, ma non è ancora riconosciuto tale. La sua portata definitoriaè perciò ampia, nel senso che designa qualunque persona nei cui confronti si dirigeuna domanda giudiziale, chiarendo che la parola reo ha nel linguaggio giuridico un significatoassai diverso da quello in cui si adopera comunemente: per il ‘volgo’ il reo è colpevole,per il giurista può essere innocente: «ed è grave errore quello di chi, per una prevenzionefunesta, osi confondere il senso giuridico di questa denominazione col suo volgare significato»(F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, parte generale, vol. II, Firenze1902, § 870, pp. 354-5). Conferisce all’espressione un diverso significato Sbriccoli, per ilquale l’accusato è reus, ossia un oggetto (reus da res) «o una figura ficta, praticamente senzavoce, che nel combattimento processuale ha contro tutti i protagonisti» (M. Sbriccoli,«Tormentum idest torquere mentem». Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italiacomunale, inLa parola all’accusato, Palermo 1991, p. 23).( 7 ) Sull’art. 24 della Costituzione e il suo riconoscimento della difesa come diritto inviolabiledell’uomo, si veda, tra i tanti, A. Carli Gardino, Il diritto alla difesa nell’istrutto-

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