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STUDI E RASSEGNE413c. 1 lett. c e 552 c. 1 lett. c, c.p.p.: ‘l’enunciazione in forma chiara e precisadel fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportarel’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli dilegge’»( 26 ).Quanto all’acquisizione della veste di imputato, la modifica intervenuta,pur difettando – secondo quanto già sottolineato – di coordinamento,ha il pregio, perlomeno, di risolvere la sfasatura temporale, primaesistente, tra esercizio dell’azione <strong>penale</strong> e assunzione della qualità di imputato(27 ): ora, infatti, l’esercizio dell’azione <strong>penale</strong> con la formulazione del-( 26 ) Cfr. G. Varraso, sub art. 20 D. Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, inCodice di procedura<strong>penale</strong> commentato, a cura di A. Giarda-G. Spangher, II, Ipsoa, Milano, 2001, p.2739. Nello stesso senso, cfr. A. De Francesco, L’erosione del principio della direzione delleindagini e del monopolio nell’azione <strong>penale</strong> del pubblico ministero nel procedimento <strong>penale</strong>avanti al giudice di pace, inInd. pen., 2003, p. 173; A. Giarda, Principi e regole del procedimento,inIl giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia <strong>penale</strong>, cit., p. 80; R. Normando,L’esercizio dell’azione e la richiesta di giudizio nel processo <strong>penale</strong>, Giappichelli, Torino,2000, p. 229.Di parere contrario, v. E. Aghina – P. Picciali, Il Giudice di pace <strong>penale</strong>, EdizioniGiuridiche Simone, Napoli, 2001, p. 112, per i quali la formulazione dell’imputazionenon sarebbe «corredata dai criteri di ‘chiarezza’ e ‘precisione’ imposti dall’art. 552c.p.p.». Il rilievo non può essere condiviso, in quanto il pubblico ministero deve attenersinel formulare l’imputazione, ex art. 2 d. lgs. n. 274 del 2000, alle prescrizioni del codicedi rito applicabili per rinvio; del resto, una descrizione solo ‘‘sommaria’’ dell’imputazioneda parte del pubblico ministero risulterebbe lesiva del diritto di difesa.( 27 ) Per tentare, peraltro, di armonizzare tale scelta col combinato disposto degli art.60 e 405 c.p.p., si sarebbero potute avanzare due letture esegetiche alternative.Anzitutto, se la citazione a giudizio in esame presentava, come si legge anche nella relazionestessa al d. lgs., «una struttura a formazione complessa, nel senso che esso [era] compostadall’imputazione formulata dal pubblico ministero, inserita nella citazione a comparire,che [era] atto proprio della polizia giudiziaria» (Relazione al d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274,cit., p. 48), non sarebbe stato inesatto ritenere che «l’atto del pubblico ministero [fosse]un atto interno che d[ava] inizio all’azione, la quale, però, p[oteva] dirsi compiutamenteesercitata solo quando sarebbe interv[enuto] il provvedimento di vocatio in iudicium dellapolizia giudiziaria» (così, sebbene criticamente, A. Ciavola, Chiusura delle indagini ed eserciziodell’azione <strong>penale</strong>, inIl giudice di pace nella giurisdizione <strong>penale</strong>, cit., p. 201): in conformità,pertanto, con la previsione dell’art. 3 d. lgs. n. 274 del 2000.Sulla base della seconda lettura, invece, l’assunzione della qualità di imputato sarebbepotuta coincidere con la citazione della polizia giudiziaria, in perfetta sintonia con l’art. 3 d.lgs. 274 del 2000, se si fosse ritenuto che con tale citazione veniva posta in essere una vera epropria azione <strong>penale</strong>.Tale argomentazione faceva leva sul duplice rilievo che, per un verso, sarebbe stata lacitazione della polizia giudiziaria a possedere «tutti gli elementi essenziali, che generalmentesi rinvengono nell’azione <strong>penale</strong>» e, per l’altro, che «la formulazione dell’imputazione operatadal pubblico ministero [avrebbe potuto] essere oggetto di accertamento giudiziale se esolo se [fosse stata] ‘riportata’ nella citazione» (per la presente citazione e quella immediatamenteprecedente, v. A. De Francesco, L’erosione del principio della direzione delle indaginie del monopolio nell’azione <strong>penale</strong> del pubblico ministero nel procedimento <strong>penale</strong> avantial giudice di pace, cit., p. 179).

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