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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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234SAGGI E OPINIONIcomune di Bologna dopo che la sentenza fosse stata pronunziata, questarimaneva ferma e immutabile e non era possibile chiedere ed avere un nuovogiudizio. «Item dicimus quod nullus possit appellare vel restitutione impetrarecontra aliquam condemnationem personalem vel pecuniaria in aliquecausa criminali quocumque modo fiat, per quecumque jurisdictionem habentemvel nullam dicere vel de nullitate opponere si lectae, publicatae et depositaereperiantur»( 14 ). Dunque durante il basso medioevo il principio giuridicodell’immutabilità del giudicato fu pienamente riconosciuto, e ciò siaper le sentenze di assoluzione sia per le decisioni di condanna.Ma all’inizio del XVI secolo a queste due forme di sentenze se ne aggiunseuna terza, che si credette erroneamente usata anche dai romani,quella di rilascio momentaneo dell’imputato per difetto di prove ovverola ‘‘absolutio pro nunc’’. Questo tipo di sentenza prevedeva che, in casodi impossibile dimostrazione positiva della innocenza dell’accusato, il processonon si chiudeva, ma veniva sospeso fino a quando non si fossero scopertedelle nuove prove di colpevolezza. Diceva Pertile: «sentenziavasi aquesta maniera, che l’inquisito lo si obbligava di ripresentarsi nuovamentein giudizio ogni qual vota si scoprissero contro di lui nuove prove del reatoper cui era stato processato»( 15 ). Queste sentenze costituivano dei veri epropri dinieghi di giustizia, perché si risolvevano nel non giudicare e lasciaresotto la perenne minaccia di un accusa l’inquisito. Le sentenze di ‘‘absolutiopro nunc’’, nel corso dei secoli, finirono con il sostituire quasi completamentela tradizionale sentenza di assoluzione, provocando inesorabilmentela dissoluzione dell’intangibilità del giudicato <strong>penale</strong> per le decisioni assolutorie.Ma il grande movimento filosofico del XVIII secolo, che mise in discussionetutto il vecchio sistema processuale <strong>penale</strong>, non poteva non portarela sua attenzione su un principio giuridico fondamentale come quellodella intangibilità del giudicato <strong>penale</strong>, considerato «ancre de la société»(16 ). E così in Francia Prost de Royer e in Italia Cremani denunciavanofermamente «quella grande infamia legalizzata»( 17 ) che era la ‘‘absolutiopro nunc’’ e reclamavano l’intangibilità di tutte le sentenze penali. Da questomomento l’irrefragabilità del giudicato <strong>penale</strong> non venne consideratoun principio che garantiva globalmente la certezza del diritto, ma comeun grande e vitale presidio di libertà individuale e dell’innocenza, un limiteall’attività repressiva dello Stato. Questa idea non rimase a lungo una puraed astratta speculazione, e dal campo della teoria scese ben presto a cimen-( 14 ) Statuta criminalia communis Bonnoniae, de condemnationibus et absolutionibus legendiset publicandis.( 15 ) Pertile, Storia del diritto italiano, Padova, 1887, p. 715.( 16 ) Brissot de Warville, Thèories des lois criminelles, Neufchatel , 1781, II, p. 218.( 17 ) Cremani, De jure criminali, Ticini, 1787, p. 15.

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