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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI45contenuto della disciplina, al fine di contemperare le esigenze politico-criminalicon quelle garantistiche, è altresì vero che la qualificazione giuridicamantiene una sua rilevanza pratica oltre che dogmatica, e ciò per due ordinidi ragioni. In primo luogo, per coloro che ritengono la responsabilità<strong>penale</strong> degli enti in contrasto con l’art. 27, commi 1 e 3, Cost., conoscere lanatura della responsabilità èindispensabile per stabilire la legittimità costituzionaledel d. lgs. n. 231/2001; in secondo luogo, qualificare la responsabilitàcome <strong>penale</strong> renderebbe i principî garantistici che governano laresponsabilità dell’ente – traslati dagli stessi principî che la Costituzioneprevede per la persona fisica – inderogabili da parte del legislatore ordinario(63 ). Il problema è che il legislatore, con una scelta timida e compromissoria,ha reso impossibile stabilire la reale natura della responsabilità(64 ), mentre sarebbe stato opportuno imboccare chiaramente e con decisionela strada della responsabilità <strong>penale</strong> stricto sensu, soprattutto se siritiene «superata l’antica obiezione legata al presunto sbarramento dell’art.27 Cost., e cioè all’impossibilità di adattare il principio di colpevolezza allaresponsabilità degli enti»( 65 ), in forza del prevalere della concezione normativadella colpevolezza sulla concezione psicologica( 66 ).za richiesto alla delega parlamentare, la misura della discrezionalità consentita al legislatoredelegato, i limiti costituzionali della responsabilità degli enti, la disciplina di riferimento perintegrare la legge istitutiva nelle parti in cui si rivela lacunosa».( 63 ) Similmente cfr. G. De Simone, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativadegli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231,inAA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, op. cit., 80,secondo cui «il problema della qualificazione formale (...) andrebbe forse sdrammatizzato edassumerebbe un rilievo tutto sommato marginale, una volta imboccata la via della ‘‘massimizzazione’’dei principî e delle garanzie di stampo penalistico. Non si deve, però, dimenticareche talune opzioni tutt’altro che irrilevanti (quale, in primis, quella relativa ai ‘‘referenti costituzionali’’cui agganciare questi principî e queste garanzie) potrebbero dipendere propriodall’etichetta che si intende assegnare a questo modello di responsabilità»; Id., La responsabilitàda reato dell’impresa nel sistema italiano: alcune osservazioni rapsodiche e una preliminaredivagazione comparatistica, in AA.VV., Societas puniri potest. La responsabilità da reatodegli enti collettivi, op. cit., 223 s.( 64 ) In senso critico nei confronti della mancanza di chiarezza del legislatore nella definizionedella natura della responsabilità degli enti cfr. F. Foglia Manzillo, Responsabilitàdell’ente: amministrativa, <strong>penale</strong> o ‘‘tertium genus’’, inDir. prat. soc., 2002, n. 8, 19.( 65 ) Relazione governativa al d. lgs. n. 231/2001, cit., 31.( 66 ) Secondo la concezione psicologica, la colpevolezza consiste in una mera relazionepsicologica tra fatto e autore, mentre secondo la concezione normativa – oggi accolta dalladottrina dominante – la colpevolezza consiste nella rimproverabilità dell’atteggiamento psicologicotenuto dal soggetto agente: il giudizio di rimprovero da parte dell’ordinamento vertesull’atteggiamento antidoveroso della volontà presente sia nel fatto doloso che nel fattocolposo; il vantaggio offerto da questa seconda concezione è di prospettare un concettodi colpevolezza che funga anche da criterio di commisurazione giudiziale, consentendo ditenere conto dei motivi e delle circostanze dell’agire (fra gli autori che hanno fatta propriala concezione normativa cfr. G. Delitala, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova,

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