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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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92SAGGI E OPINIONIciente livello di autonomia ed indipendenza rispetto ai soggetti in posizioneapicale( 216 ), così come viene rigettata l’idea di affidare la funzione di controlloin outsourcing, dato che l’art. 6, comma 1, parla di organismo internoall’ente, che deve essere inserito permanentemente all’interno dell’organizzazioneaziendale( 217 ).L’opinione che riscuote più adesioni fra i commentatori – seguitaanche dalle linee guida delle associazioni di categoria degli imprenditori–èquella di istituire un organo ad hoc, che nelle banche e nelle societàdi diritto speciale potrebbe essere composto da responsabili di funzioni internealla società come l’internal auditing, da amministratori indipendenti eda esperti esterni all’impresa, che assicurino all’organismo il tasso di tecnicismorichiesto( 218 ). L’importante è che quest’organo sia posto sempre inposizione di staff e non di line rispetto al consiglio di amministrazione( 219 ).Indicazioni in tal senso arrivano anche dalla giurisprudenza, laddove si affermache «Al riguardo appare auspicabile che si tratti di un organismo divigilanza formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, soggettida individuare eventualmente ma non necessariamente, anche in collabora-trollo ex art. 6 d. lgs. n. 231/2001, staff adibito alla certificazione di qualità e al controllodegli standard certificati), che rappresenterebbero «più un ostacolo allo sviluppo dell’impresache un incentivo alla crescita e alla efficienza della stessa»; nonché R. Rosato, Il controllointerno nel D.Lgs. 231/01: la configurabilità del collegio sindacale come organismo di vigilanza,in Auditing, maggio-agosto 2003, 54.( 216 ) Cfr. A. Frignani-P. Grosso-G. Rossi, I modelli, op. cit., 149; Id., La responsabilità,op. cit., 176 s.; F. Maimeri, op. cit., 624; R. Rordorf, op. ult. cit., 86. In giurisprudenzav. Trib. Roma, Ufficio G.I.P., Ord. 4 aprile 2003, cit., che in sede di adozione di misurecautelari nei confronti di una società, ha ritenuto non idoneo – ai fini della non applicazionedella misura – il modello di organizzazione adottato dopo la commissione del reato,tra l’altro, in quanto un componente dell’organo di controllo ex art. 6 d. lgs. n. 231/2001 eragià deputato a svolgere compiti di controllo interno (si trattava del responsabile della sicurezzae del sistema Iso 9002).( 217 ) Cfr. P. Sfameni, op. cit., 92; R. Rordorf, op. ult. cit., 87.( 218 ) In dottrina cfr., ex multis, A. Frignani-P. Grosso-G. Rossi, I modelli, op. eloc. ult. cit.: «Sembra quindi preferibile l’istituzione di un organo ad hoc, a favore del qualesarà necessario prevedere apposite garanzie di stabilità, indipendenza, qualificazione professionaleed efficienza, attraverso l’inserimento nel ‘‘modello’’ di previsioni sulla composizionedell’organo di controllo, sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei suoi membri, sulla nominae cessazione dall’ufficio, sulla presidenza dell’organo di controllo, sulle modalità di riunionidello stesso, sulle responsabilità attribuite»; F. Santi, op. cit., 321 s. In tal senso cfr.inoltre Confindustria, Linee guida, cit., 28 ss., ove in alternativa all’organo ad hoc si suggerisce,alle aziende che ne sono munite, di affidare l’attività di vigilanza al comitato di controllointerno o all’internal auditing; ABI, Linee guida, cit., 365 ss., in cui sono indicate trealternative per la costituzione dell’organo ad hoc: 1)internal auditing eventualmente integratonella composizione e nei poteri; 2) funzione costituita da professionalità interne alla banca(legali, esperti contabili, di gestione del personale o di controllo interno, membri del collegiosindacale, ecc.); 3) organismo composto da soli amministratori non esecutivi o indipendenti.( 219 ) Sul punto cfr. P. Bastia, op. cit., 62.

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