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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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50SAGGI E OPINIONIfunzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o diuna sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente(art. 5, comma 1, lett. a); ß) persone sottoposte alla direzione o vigilanzadei vertici (art. 5, comma 1, lett. b).Si è giustamente precisato che la nozione di soggetti in posizione apicaledeve essere intesa in senso relativo, giacché «èevidente che solo l’amministratoreunico o il consiglio di amministrazione nel suo complesso possonodirsi davvero all’apice della struttura societaria, mentre qualsiasi diversosoggetto è sempre in qualche misura tenuto a rendere conto delproprio operato all’organo amministrativo»( 77 ). Nella categoria dei verticisono stati comunque inclusi tutti soggetti che esprimono la volontà dell’entee formano la sua politica di impresa, al fine di consentire – in forzadella teoria organica – il rispetto nel principio di personalità della responsabilità<strong>penale</strong> (art. 27, comma 1, Cost.) nella sua accezione minima (divietodi responsabilità per fatto altrui)( 78 ). Nell’individuare i soggetti apicaliil legislatore ha opportunamente seguito un criterio funzionale, di tipopragmatico, incentrato non sulla qualifica formale ricoperta dalla personafisica, ma sulla funzione svolta in concreto( 79 ), consentendo in tal mododi dare rilevanza all’operato dell’amministratore di fatto e, più in generale,di tutti coloro che – nell’ambito delle proprie mansioni – siano in grado diesercitare un vero e proprio dominio sull’ente o su una sua unità operativa(80 ).( 77 ) R. Rordorf, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi egestionali idonei a prevenire i reati, inLe soc., 2001, 1299; G. Graziano, op. cit., 23.( 78 ) Cfr. G. De Simone, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa deglienti, op. cit., 102 s.; contra v. F. Vignoli, Societas puniri postest: profili critici di un’autonomaresponsabilità dell’ente collettivo, inDir. pen. proc., 2004, 908, secondo cui un’applicazioneortodossa della teoria organica – la quale comporta l’imputazione all’ente della condottamateriale e degli atteggiamenti psicologici del soggetto agente – dovrebbe condurre aduna responsabilità esclusiva della persona giuridica, con esclusione di ogni responsabilità dellapersona fisica, mentre il d. lgs. n. 231/2001 opta per la punizione di entrambi.( 79 ) Cfr. Relazione governativa al d. lgs. n. 231/2001, cit., 34: «L’utilizzazione di unaformula elastica è stata preferita ad una elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile,vista l’eterogeneità degli enti e quindi delle situazioni di riferimento (quanto a dimensionie a natura giuridica), e dota la disciplina di una connotazione oggettivo-funzionale»;S. Gennai-A. Traversi, op. cit., 40 s.; C. Pecorella, op. cit., 82; G. De Simone, op.ult. cit., 103.( 80 ) Si è così seguita una tendenza che era già presente nella legislazione – si pensi all’art134 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. n. 385/1993) e adiverse disposizioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria(d. lgs. n. 58/1998) – ora ulteriormente rafforzata dal nuovo art. 2639 c.c. introdotto dald. lgs. n. 61/2002. La scelta del legislatore di limitare la responsabilità dell’ente al comportamentodi soggetti che, esercitando di fatto la gestione e il controllo, siano veri e propri dominusdell’impresa è bollata coma troppo prudente da F. Vignoli, op. cit., 906.

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