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STUDI E RASSEGNE309SCHIAVITÙ E SERVITÙ NEL DIRITTO PENALE (*)( 1 )Sommario: 1. L’art. 600 del codice <strong>penale</strong>: un testo nuovo e una vecchia questione. –2. Dottrina e giurisprudenza di fronte all’originario testo dell’art. 600 c.p. – 3. Il nuovoreato di ‘‘riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù’’. Struttura della norma. –4. La nozione di schiavitù. – 5. La nozione di servitù. – 6. Il bene giuridico protettocome criterio-guida dell’interpretazione. – 7. Considerazioni conclusive.1. L’art. 600 del codice <strong>penale</strong>: un testo nuovo e una vecchia questione.La legge 11 agosto 2003 n. 228 è intervenuta a riscrivere interamentel’art. 600 del codice <strong>penale</strong> quando la vecchia norma, dopo essere stata alungo confinata fra le tante ‘‘lettere morte’’ del Codice Rocco, conoscevauna stagione di feconda applicazione giurisprudenziale. Le poche, pesantiparole del vecchio testo punivano con la reclusione da cinque a quindicianni chiunque riducesse una persona in schiavitù o in condizione analogaalla schiavitù. La fattispecie astratta, e più specificamente la sub-fattispeciedella riduzione in ‘‘condizione analoga’’ alla schiavitù (di gran lunga la piùapplicata), sembrava qualificare in modo calzante, e punire con adeguataseverità, le più gravi fra le situazioni di sfruttamento lavorativo e sessualeprodotte, con crescente frequenza, dal caotico intensificarsi dei flussi migratorilegati alla ‘‘globalizzazione’’ e all’implosione dell’Impero sovietico.L’art. 600, d’altronde, aveva resistito alle censure di legittimità costituzionalecui era stato sottoposto( 1 ), motivate dalla genericità della fattispecie(*) L’articolo, che si compone del contributo di entrambi gli autori, è stato redatto daAlessandro Giuseppe Cannevale quanto ai paragrafi 2.2.; 4.2; 5; 6.1.; 6.3; 6.4; 7, e da ChiaraLazzari quanto ai paragrafi 1; 2.1.; 3; 4.1.; 6.2; 6.5.( 1 ) Da ultimo, con la sentenza Cass., Sez. V, 6 dicembre 2000, Bali, in CED Cass., rv.218464, la Corte di Cassazione aveva ritenuto manifestamente infondata la questione, sollevatain rapporto all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, per asserita violazione delprincipio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, e all’art. 3, per la disparità di trattamentoche si sarebbe prodotta a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale dell’art.603 c.p. (Plagio). In precedenza, si consideri, Cass., Sez. V, 7 dicembre 1989, Iret Elmar,in Foro it., 1990, II, c. 369.

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