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GIURISPRUDENZA COMMENTATA439quale supporto del contraddittorio ( 65 ), a vagliare «l’attendibilità di elementi, fonti e/omezzi di prova concernenti altri esperimenti probatori»( 66 ). Un siffatto assetto, delresto, sarebbe coerente con le opzioni di politica legislativa sottese alla l. n. 63 del2001: se il giudice normalmente non può impiegare in sentenza le dichiarazioni pregressecontestate al testimone, perché inaffidabili( 67 ), lo stesso dovrebbe valere a maggiorragione, quando la difesa o l’accusa, oltre a non aver partecipato alla formazionedell’atto, non hanno neppure avuto modo di ‘‘vedere negli occhi’’ il dichiarante a caricoo a discarico( 68 ).7. Illegittimità costituzionale (non solo) dell’art. 512 c.p.p. – Il caso Sejdovich, tuttavia,insegna che non bisogna farsi troppe illusioni circa un repentino intervento dellegislatore( 69 ).Una soluzione volta a ricalibrare i rapporti tra indagini e dibattimento, allora, potrebbeessere fondata su un riferimento (diretto o indiretto) alla stessa Carta costituzionale,così da consentire un intervento del giudice delle leggi.Nell’ipotesi in cui s’intendesse la locuzione «accertata impossibilità di natura oggettiva»ex art. 111 comma 5 Cost. come riferita «alla natura ‘dell’oggetto’» e, quindi,«legittimante una disciplina che consentisse l’impiego processuale di strumenti gnoseologicidei quali fosse ‘accertata’ ... l’inconciliabilità con il contraddittorio perché intrinsecamenteincompatibili con quest’ultimo ... oppure perché recanti elementi di provacontenutisticamente o strutturalmente diversi da quelli che sarebbero generabili daesso», ne seguirebbe l’«illegittimità costituzionale» dell’art. 512 c.p.p., «almeno inquanto attinente all’uso decisorio contra reum di elementi di prova dichiarativi precedentementeacquisiti» in assenza della controparte( 70 ).pria spontanea volontà, in modo espresso o tacito, alle garanzie che vi sono consacrate», purché«tale rinuncia [sia] inequivoca e non ... urt[i] ... alcun interesse significativo» (C. eur. dir.uomo, sent. 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia, cit., p. 1444).( 65 ) Sebbene con specifico riguardo alle contestazioni, mette in evidenza l’importanzadell’«uso indiretto dell’elemento di prova» formato unilateralmente per la sopravvivenza delmetodo dialettico S. Buzzelli, Contraddittorio e contestazioni nell’esame testimoniale: unasbrigativa ordinanza della Corte costituzionale, inGiur. cost., 2002, p. 334-335.( 66 ) G. Ubertis, Prova e contraddittorio (2001), in Id., Argomenti di procedura <strong>penale</strong>,Milano, 2002, p. 194.( 67 ) Riprendendo F. Cordero, Procedura <strong>penale</strong>, cit., p. 701, «[s]uperfluo spiegareperché ... La testimonianza è un prodotto verbale delicato: v’influisce l’ambiente; sono tantii modi d’estrarla, inclusi suggestione e forcipe».( 68 ) Osserva G. Giostra, Contraddittorio (principio del) II) diritto processuale <strong>penale</strong>,cit., p. 11, che «[c]onferire al contraddittorio effettiva centralità nel processo <strong>penale</strong> non significasoltanto farne un rigoroso strumento di ‘dialisi probatoria’ per separare cognizioni diprovenienza spuria dai risultati di prova, ma anche restituire al sistema linearità e coerenza,talvolta semplificandolo».( 69 ) V. la sentenza ‘‘monito’’ di C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 10 novembre 2004, Sejdovicc. Italia, in Cass. pen., 2005, spec. p. 987, con la quale – a seguito dell’ennesima condannaper violazione dell’art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo – i giudici di Strasburgo hannoinvitato expressis verbis il nostro Paese ad adottare delle «misure di carattere generale»volte a rimuovere i difetti «di carattere strutturale» in materia di contumacia.( 70 ) Per questa e le citazioni precedenti, cfr. G. Ubertis, Sistema di procedura <strong>penale</strong>,

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