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SAGGI E OPINIONI207come luogo di affermazione della ragion di Stato sullo Stato di diritto. Lacostruzione di questa categoria di diritto <strong>penale</strong> ‘speciale’( 64 )ètendenzialmenteaccomunata dalla ricorrenza della figura del reato associativo, nellesue diverse specificazioni: dall’associazione di stampo mafioso( 65 ) a quellafinalizzata alla tratta di persone (introdotta dalla l. 228/2003)( 66 ), a quelladi taluni Länder tedeschi, dall’art. 20 della Costituzione portoghese del 1976) la legittimità diogni atto di opposizione (finanche il delitto politico) all’esercizio arbitrario del potere statuale.Tale pensiero affonda le proprie radici nell’Antigone sofoclea, nella dottrina paleocristianadella disobbedienza in caso di conflitto tra precetti religiosi e giuridici, nelle teorie medievalidel tirannicidio, per fondersi con il giusnaturalismo di matrice groziana: cfr. L. Ferrajoli,Delitto politico, ragion di stato e stato di diritto, in AA.VV., Il delitto politico, etc., cit.,53 ss.. È peraltro noto il rifiuto del Carrara di trattare la categoria, e le obiezioni opposte allatesi del Pessina (tendente a risolvere il conflitto autorità versus libertà a favore della ‘‘sicurezzainterna ed esterna’’ dello Stato), sulla base del paventato rischio che la difesa sociale possarisolversi nella mera protezione della posizione dei governanti, che si sono posti non ‘‘accanto’’,ma ‘‘sopra’’ ai consociati. Sul punto, v. F. Colao, Il delitto politico tra Ottocento e Novecento.Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato», Milano, 1986, 82 ss..( 64 ) Categoria che ha peraltro visto la progressiva estensione di istituti peculiari, natisul terreno della legislazione antimafia, anche al settore dei reati commessi per finalità di terrorismoo di eversione dell’ordine democratico: si pensi alla disciplina dei collaboratori digiustizia, all’ormai stabilizzato regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen., alle misuredi prevenzione patrimoniale, alle peculiari norme processuali in tema di confisca, intercettazionetelefonica ed attività di polizia sotto copertura: queste ultime peraltro di recente estese,tra l’altro, anche ai delitti di schiavitù di cui alla l. 228/2003 ed a taluni delitti di sfruttamentosessuale del minore, di cui alla l. 269/1998. L’estensione di tali istituti – accomunati dallafinalità repressiva e dalle modalità inquisitorie ed antigarantistiche – a fronte della eterogeneitàdei reati interessati, conferma ulteriormente l’opzione politico-criminale sottesavi, dicostruire una categoria speciale del diritto <strong>penale</strong>, retta dalla logica del diritto <strong>penale</strong> del nemico.( 65 ) La natura di delitto politico è stata del resto riferita anche all’associazione mafiosa,in quanto momento di ‘‘costruzione ed espressione del potere mafioso’’ (E. Musco, Mafia eistituzioni,inStudi Costa, 305 ss.; cit. da G. Forti, sub art. 416-bis in A. Crespi-F. Stella-G. Zuccalà, Commentario breve al codice <strong>penale</strong>, Padova, 2003). Non puó tuttavia negarsial fenomeno mafioso il riconoscimento del suo carattere strutturale della vita politica, economica,sociale del nostro Paese, contrassegnato dalla ricerca di relazioni d’influenza con la sferapolitica istituzionale, non già per rivolgerne l’assetto, ma anzi per mantenerlo costante edesercitare al suo interno la propria sfera di potere (in tal senso, G. Narducci, Terrorismo,criminalità organizzata e diritto <strong>penale</strong>, inQG, 2004, 393). Per un quadro generale della legislazionesul tema, non può tuttavia che rinviarsi a G. Fiandaca (a cura di), La legge antimafiatre anni dopo. Bilancio di un’esperienza applicativa, Milano, 1986.( 66 ) Che per i profili, che la caratterizzano, di strutturale indeterminatezza, carente tassativitàsistemica, esasperato rigore repressivo, nonché di ineffettività disnomica e conseguentefunzionalità meramente simbolico-preformativa, rivela come alla base dell’interventolegislativo del 2003 debba in realtà rinvenirsi la volontà politica di controbilanciare (e quindidistogliere l’attenzione dal)l’opzione politico-criminale sicuritaria e di stampo socialdifensivo,sottesa alla legislazione ‘terroristica’ in materia di immigrazione. Lo slittamento della questionedel neo-schiavismo sulla riformulazione dei delitti di cui agli artt. 600 ss. c.p., con particolareriferimento alla tratta di persone (tema cui sia l’Onu che l’Unione Europea hannodedicato diverse convenzioni e decisioni), è cioè funzionale ad occultare gli effetti delle po-

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