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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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288STUDI E RASSEGNEquisiti messi a fuoco nel tempo dalla giurisprudenza ed oggetto di intensodibattito dottrinale( 33 ), con la delega di funzioni il delegante trasferisce aldelegato sia gli obblighi penalmente rilevanti sia la qualifica soggettiva dicui è titolare( 34 ). Si muove dall’idea che ai fini della titolarità degli obblighipenalmente rilevanti e della responsabilità per il loro inadempimento ciòche conta è l’esercizio effettivo della funzione cui l’obbligo inerisce. Dunque,nell’ipotesi in cui tali funzioni trapassano dal delegante al delegato pereffetto della c.d. delega, anche gli obblighi e le responsabilità si trasferisconodal primo al secondo( 35 ). Da questo punto di vista, la delega di funzioniproduce due effetti diversi: da un lato, privando il delegante della qualificasoggettiva che costituisce elemento costitutivo del reato proprio lo liberada una eventuale responsabilità <strong>penale</strong>; dall’altro lato, attribuendo all’incaricatola medesima qualifica del delegato svolge una efficacia costitutiva diresponsabilità ai sensi della fattispecie propria. Pertanto, in caso di inadempimentodegli obblighi trasferiti mentre il delegato, divenuto titolare dellaqualifica soggettiva, deve essere chiamato a rispondere come intraneo aisensi della norma incriminatrice che configura il reato proprio, il deleganteavendo perduto tale qualifica non può più essere chiamato a rispondere aibase alla fattispecie propria( 36 ). Da questo punto di vista, la delega di funzionisi dice che opera sul piano dell’elemento materiale del reato, in quantoper un verso fa venire meno nei confronti del delegante e per un latroverso costituisce in capo al delegato un elemento materiale del reato costituitodalla qualifica soggettiva.Questa impostazione che riconosce alla delega di funzioni efficacia sulpiano della tipicità suscita non poche perplessità( 37 ).In primo luogo, va detto che l’idea secondo la quale attraverso un attodi autonomia privata come la delega di funzioni, il soggetto qualificato titolaredi obblighi penalmente rilevanti si possa liberare della responsabilità<strong>penale</strong>, da un lato, sembra contrastare con il principio della inderogabilitàdelle posizioni di garanzia previste dall’ordinamento( 38 ). Dall’altro lato,sembra contrastare anche con la ratio dei reati propri in cui la tipizzazionedel soggetto attivo avviene attraverso il riferimento a qualifiche formali, cheè quella di costituire garanti di determinati beni bisognosi di tutela raffor-( 33 ) Sui requisiti di validità della delega di funzioni elaborati nel tempo dalla giurisprudenzav. infra §8.( 34 ) Cfr. A. Fiorella, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 87 ss.( 35 ) Cfr. A. Fiorella, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 113 ss.( 36 ) Cfr. A. Wiesener, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Stellvertretern undOrganem, Frankfurt, 1971, p. 147 ss.; A. Fiorella, Il trasferimento di funzioni, cit., p.187 ss.( 37 ) Per una critica della tesi della rilevanza obiettiva della delega di funzioni, si vedaper tutti T. Padovani, Diritto <strong>penale</strong> del lavoro, cit., p. 63 ss.( 38 ) Cfr. D. Pulitanò, Posizioni di garanzia, cit., p. 180.

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