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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE261gurazione della norma si segnala pure per l’ampliamento dei possibili oggettimateriali della condotta. Oltre alle religioni, infatti, il vilipendio puòinvestire anche le ideologie. Certo, questo aspetto vale a conferire all’attuale§ 166 StGB una coloritura decisamente laica, depurandolo della valenzadiscriminatoria collegata ad una disciplina che assoggettava a sanzione <strong>penale</strong>i vilipendi indirizzati alle sole confessioni religiose e non quelli rivoltialle convinzioni ideologiche altrui. Nondimeno, l’allargamento dell’interventodel diritto <strong>penale</strong> suscita altresì preoccupazioni per la sua vocazionead estendersi su territori dai quali era consigliabile si ritraesse( 9 ), specieperché la sua proiezione a difesa di religioni e/o ideologie rischia inevitabilmentedi collidere con la libertà di opinione dei singoli, che tutti gli ordinamenticontemporanei puntano a salvaguardare. Questo tipo di preoccupazionifinisce, comunque, con lo stemperarsi al cospetto della funzionedelimitatrice dell’àmbito di operatività del § 166 StGB che alla c.d. clausoladi idoneità contenutavi si riconosce( 10 ).Di fatto, le problematiche legate all’individuazione del bene protettoda queste fattispecie vengono dissolte attraverso il mutamento di paradigmache le fa rifluire nell’alveo di quelle poste a tutela della pace pubblica;laddove la clausola di idoneità contenuta nel § 166 StGB, in quanto rapportataa tale ultimo bene, dovrebbe fungere da criterio di selezione trai fatti menzionati nella prima parte della norma che hanno rilevanza <strong>penale</strong>e quelli che, viceversa, non la possiedono.Centra prima facie il suo principale obiettivo, vale a dire quello di sancirel’abbandono di quella tutela <strong>penale</strong> della religione che appare incompatibilecon il consolidamento di impostazioni laiche e pluraliste( 11 ), la leggedi riforma del 1969. Ciò che si compie circoscrivendo la sfera di competenzadel diritto <strong>penale</strong> a quelle sole forme di offesa alla religione chepossono sfociare, appunto, in una messa in pericolo del bene giuridico(della) pace pubblica.Molto dubbio è, invece, che, in forza della combinazione fra il benetutelato, in tal modo riformulato, e la c.d. clausola di idoneità, a quest’ultimapossa attribuirsi quella valenza restrittiva dei comportamenti penalmenterilevanti che in astratto le si dovrebbe riconoscere. Questione, questa,non del tutto secondaria, se è vero che i fautori di una (ri)penalizzazionea tappeto delle offese alla religione non hanno mancato di elaborare( 9 ) Per questo genere di riserve cfr. P. Siracusano, I delitti in materia di religione,cit., p. 178 e nota 58.( 10 ) Riferimenti a questo tipo di considerazione si rinvengono in P. Siracusano, op.ult. cit., p. 187 e nota 95.( 11 ) Che questo fosse precisamente lo scopo perseguito dalla legge 25 giugno 1969 èesplicitato da Lenckner, in Schönke-Schröder, Strafgesetzbuch. Kommentar, XXVed., München, 1997, sub Vorbem § 166 ff., p. 1244.

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