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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI201Sul versante processuale emergono sempre di più stilemi inquisitori,determinandosi una sensibile riduzione delle garanzie individuali ed uncorrispondente ampliamento dei poteri di intervento autonomo, anche invia precautelare, della polizia giudiziaria, nonché delle competenze, attribuitedall’art. 226 disp. att. c.p.p., agli organi dei Servizi informativi e disicurezza, nello svolgimento di intercettazioni e controlli preventivi sullecomunicazioni( 49 ). Oltre a prevedere la creazione di unità investigative interforzeantiterrorismo (sul modello della direzione investigativa antimafia),l’art. 13 l. 155 abbassa a quattro anni, dai precedenti cinque, il limite minimodi pena dei reati per cui si prevede l’arresto obbligatorio di chiunquesia colto in flagranza di delitto (consumato o tentato) commesso per finalitàdi terrorismo, così da ricondurre a questo regime anche reati, meno gravementepuniti, presumibilmente connessi ad attività terroristiche.Analoga ratio presenta l’art.13, cpv., l. 155, che estende la legittimitàdell’arresto facoltativo anche in relazione al delitto di possesso o fabbricazionedi documenti di identificazione falsi, di cui al ‘nuovo’ art. 497 bisc.p., ed il terzo comma dell’art. 13, che autorizza il fermo di indiziato didelitto, di cui all’art. 384 c.p.p., ed indipendentemente dagli editti di pena,nei confronti degli indiziati di un delitto commesso per finalità di terrorismo,anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.Si prevede che la polizia giudiziaria possa procedere al fermo di propriainiziativa anche qualora l’indiziato sia individuato successivamente ovverosiano sopravvenuti specifici elementi tali da rendere fondato il pericoloil pericolo di fuga e non sia possibile, data l’urgenza, attendere la decisionedel pubblico ministero, peraltro precisandosi che il possesso didocumenti falsi costituisca un elemento di specifico rilievo ai fini della disciplinadi cui all’art. 384, co. 3.Al fine di ampliare le misure di identificazione degli indagati( 50 ), siZStW, 1985, 779, riconosce il carattere di radicale incompatibilità con il Bürgerstrafrecht, salvele ipotesi in cui l’apologia, pur riferendosi ad un reato già commesso – come previsto dal §140 StGB – si presenti con valenza istigativa.( 49 ) Notevole è anche l’ampliamento operato alle ipotesi di applicazione delle misuredi prevenzione personali e patrimoniali nate sul terreno della legislazione antimafia, in ragionedelle modifiche apportate dall’art. 14 l. 155 alle l. 1423/1956 e l. 575/1965. Nel quadrodell’attività preventiva di attentati contro l’incolumità pubblica rientra anche l’incisiva regolamentazioneamministrativa di attività ritenute astrattamente pericolose: dalla disciplina amministrativadegli esercizi pubblici di telefonia e telematica alle attività di volo a quelle concernentiesplosivi, alla prevenzione antiterroristica negli aeroporti.( 50 ) Come sottolineano G. Melillo e A. Spataro, Senza la creazione di una Procuranazionale a rischio il coordinamento tra gli uffici, inGuida al diritto, 2005, n. 33, 54, in particolarel’estensione (art. 10 l. cit.) sino a ventiquattr’ore del limite temporale del fermo peridentificazione personale – sul paradigma della garde a vue – se rispondente ad un’oggettivadifficoltà nell’accertamento rapido dell’identità delle persone e della veridicità dei loro documenti,rischia tuttavia di indurre surrettiziamente prassi poco garantiste, rivolte a fini di-

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