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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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24SAGGI E OPINIONIben descrive la portata pratica della delimitazione soggettiva degli ‘‘enti’’responsabili, si è di recente occupata la suprema Corte( 30 ).La tesi della riferibilità della disciplina del 2001 all’imprenditore individuale,sostenuta dal Pubblico Ministero con il proprio ricorso al supremoCollegio, era argomentata facendo leva sulla sostanziale identità della situazioneeconomica sottostante alla società unipersonale ed all’impresa individuale.In quest’ottica, la sottoposizione della prima, ma non della seconda,alla disciplina del decreto, avrebbe generato una disparità di trattamentotale da porre in forse la stessa legittimità costituzionale della novella legislativa.Da qui, a dire dell’accusa, l’esigenza di un ‘‘livellamento’’ (ovviamentein senso espansivo della responsabilità) delle due situazioni: sul piano empirico,inoltre, l’impresa individuale, non meno di quella esercitata in formasocietaria, sarebbe spesso caratterizzata da una complessità di struttura e diorganizzazione tali da rendere necessaria una sua sanzionabilità autonoma.Tale tesi – di per sé alquanto audace – è stata, in modo condivisibile,rigettata dalla Corte, non solo in ragione dell’evidente analogia in malampartem che l’assimilazione esegetica fra la persona fisica e l’ente avrebbecomportato; ma anche perché – ciò che appare ancor più importante –‘‘la responsabilità dell’ente è chiaramente aggiuntiva, e non sostitutiva, diquella delle persone fisiche’’.L’idea di una responsabilità ‘‘aggiuntiva’’ si riallaccia significativamenteall’interrogativo, già anticipato, di quando la sanzione debba divenire‘‘duplice’’ e di quando invece essa debba essere ‘‘unica’’ e riferita alsolo autore individuale.Il concetto stesso di ‘‘ente’’, presuppone, invero, un minimum di organizzazionestrutturale, come del resto si evince anche dal particolare meccanismod’imputazione fondato sui modelli. Non può, insomma, alla lucedell’intero impianto della novella legislativa, ma anche in ragione di quell’esigenzacommisurativa a cui si è fatto cenno, non ritenersi che la nozionedi ente rinvii ad un contesto plurisoggettivo. Essa non è, dunque, per ragionilogico sistematiche ancor prima che interpretative, suscettibile di essereestesa sino a comprendere realtà in cui ‘‘ente’’ e ‘‘persona fisica’’ sianovirtualmente indistinguibili.In queste ipotesi il pericolo di inaccettabili duplicazioni della sanzionediviene assai forte: tanto meno sarà avvertibile l’alterità fra la persona fisicae l’ente a cui questa appartiene, tanto più vi sarà il rischio di dar corpo adun bis in idem sostanziale, contrassegnato dal concorso di una norma <strong>penale</strong>e di una ‘‘ibrido amministrativa’’.Una particolare cautela pare, dunque, doversi usare in rapporto arealtà organizzative di piccole dimensioni. Una delle preoccupazioni del le-( 30 ) Cfr. Cass., 3 marzo 2004, in Cass. pen., 2004, p. 4046.

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