12.07.2015 Views

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STUDI E RASSEGNE415cedimento davanti al tribunale monocratico per i casi di esercizio dell’azione<strong>penale</strong> mediante citazione diretta a giudizio. Proprio in riferimentoa tali casi, la Consulta ha rilevato infatti come «non [vi sia] dubbio che,in ipotesi di ‘imputazione coatta’ riguardante reati per i quali è previstala citazione diretta, il giudice per le indagini preliminari non debba far altroche invitare il pubblico ministero a formulare l’imputazione con la conseguenteemissione del decreto di citazione a giudizio»( 31 ). Inoltre, anchenella situazione in esame la qualità di imputato viene ora assunta ex art.3 d. lgs n. 274 del 2000 con la formulazione dell’imputazione inserita nellacitazione a giudizio, in perfetta sintonia con il disposto degli art. 60 e 405c.p.p.3. Formulazione dell’imputazione da parte del pubblico ministero ex art.25 comma 2 d. lgs. n. 274 del 2000. – La terza modalità di esercizio dell’azione<strong>penale</strong> si innesca in un iter procedimentale che, limitatamente ai reatiprocedibili a querela di parte, postula l’iniziativa della persona offesa, laquale può citare a giudizio il soggetto al quale il reato è attribuito, presentandoun ricorso nella cancelleria del giudice entro tre mesi dalla notizia direato (dopo averlo comunicato al pubblico ministero mediante deposito dicopia presso la sua segreteria). Entro il termine ordinatorio( 32 ) di diecigiorni dalla comunicazione di tale ricorso, il pubblico ministero, ai sensidell’art. 25 comma 2 d. lgs. n. 274 del 2000, se non esprime parere contrarioalla citazione, formula l’imputazione confermando o modificandol’addebito contenuto nel ricorso.Quanto a tale modalità d’esercizio dell’azione <strong>penale</strong> e alla consequenzialeassunzione della veste di imputato, è opportuno distinguere l’ipotesiin cui il pubblico ministero intervenga formulando l’imputazione da quella(alternativa) – esaminata infra, § 4 – nella quale esprima parere contrarioalla citazione o rimanga addirittura inerte.Qualora l’organo dell’accusa, presa visione del ricorso presentato dallapersona offesa, formuli l’imputazione( 33 ), può recepire l’addebito contenutonel ricorso oppure modificarlo.( 31 ) C. cost., ord. 27 marzo 2003 n. 77, in Giur. cost., 2003, p. 650; nello stesso senso,nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., sez. VI, 12 aprile 2002, Florestani, in Arch. n.proc. pen., 2002, p. 540-541; Cass., sez. VI, 21 marzo 2002, Costa, in Cass. pen., 2003, p.2247.( 32 ) Relazione al d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274, cit., p. 52.( 33 ) ... «pur mancando una previsione analoga all’art. 15, che ricolleghi expressis verbisanche nel caso in esame l’esercizio dell’azione <strong>penale</strong> da parte del pubblico ministero allaformulazione dell’imputazione, non vi è alcun profilo di disciplina di questo modulo introduttivodel giudizio dal quale possa discendere l’inapplicabilità della soluzione codicistica suirapporti tra esercizio dell’azione <strong>penale</strong> e formulazione dell’imputazione» (così E. Marzaduri,sub art. 3,inCommento al d.lgs. 28/8/2004 (giudice di pace),inLeg. pen., 2001, p. 59).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!