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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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448GIURISPRUDENZA COMMENTATAsione infermieristica, come linee guida, raccomandazioni, protocolli, ect. L’inosservanzadi una norma di comportamento professionale prefissata dalle fonti suesposte è sufficientea documentare la cc.dd. colpa specifica ex art. 43, comma 3, c.p.( 18 ).Sempre presente in sede di accertamento medico-legale della sussistenza della responsabilitàdel medico è il riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee-Guida:spetta al consulente medico-legale l’arduo compito di interpretare il dato scientifico allaluce di tali indicazioni, così fornendo al giudice un valido supporto per la sua decisione(19 ).In conclusione, la tendenza odierna alla procedimentalizzazione e formalizzazionedelle linee guida potrebbe comportare lo spostamento progressivo del baricentro dellaresponsabilità del professionista e dei suoi ausiliari dal campo della colpa generica aquello della colpa specifica.Ma occorre una precisazione: solo in situazioni particolari, solo quelle in cui èstato provato che le linee guida in questione fossero veramente indispensabili e nonfosse possibile operare altre scelte, ed inoltre avessero raggiunto un valore consolidatonel tempo dalla loro immutabilità e salvo che il progresso scientifico e tecnologico, nelperiodo successivo alla loro emanazione non le avesse rese palesemente inadeguate, unsimile discorso di imputazione per colpa specifica per il professionista che non le haosservate potrebbe sussistere.Angela Maria Bonanno( 18 ) Salcuni, Aporie e contraddizioni in tema di colpa professionale. Nota alla sentenza10 maggio 2000, n. 837, Tr. Foggia, inRiv. It. Dir. Proc. Pen.: ‘‘...non comporterebbero l’esclusionedella colpa generica, la quale manterrebbe il compito di integratrice della diligenzanei casi in cui non sia possibile racchiudere tutto il suo contenuto nella norma scritta. Unaserie di norme scritte, (colpa specifica), può consentire un grado di certezza maggiore e dicontrollo, mai di ingerenza, sull’operato dei medici, portando ad un innalzamento della diligenzae della preparazione dei sanitari. L’enucleazione di regole obiettive di condotte nonpuò far altro che spingere i destinatari ad uniformarsi a queste ultime, le quali saranno larisultante dell’incontro tra regole del corpo sociale di apparetenenza e tecniche, accorgimentied esperienze dei migliori esperimenti della medicina’’ contra C. Piergallini, Attività produttivee imputazione per colpa, op. cit.: ‘‘se si concorda sul fatto che le norme cautelari scrittedisciplinano una determinata classe di rischi, pare davvero difficile, e tutto sommato contraddittorio,sostenere che una volta esclusa la trasgressione della regola possa residuareuno spazio di operatività della colpa generica. In realtà, l’asserita convergenza della colpagenerica sembra tradurre l’esigenza di rendere più ampia la sfera della responsabilità colposaper taluni soggetti qualificati, in funzione di una capillare e accentuata tutela del bene giuridicocoinvolto’’.( 19 ) Ex multis, sentenza Corte d’Assise Milano, 6 giugno 2003: ‘‘la consulenza medicolegalerichiesta dall’accusa ha evidenziato un difetto di somministrazione della terapia a base dieparina, segnalando, in particolare, che le attuali Linee-Guida della Società Italiana... indicano...’’.

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