12.07.2015 Views

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STUDI E RASSEGNE345La distinzione fra ‘‘prigionia’’ e ‘‘schiavitù’’ arriva al cuore del problema.Per trovare realizzata la condizione di schiavitù, non occorre muoverealla ricerca della mancanza totale di libertà di movimento, della sorveglianzadiuturna, della costrizione assoluta. Il punto essenziale non è l’annullamentocapillare della libertà nelle sue più minute manifestazioni, quantol’aggressione portata al nucleo essenziale di prerogative che definisconolo status di persona libera( 76 ).6.3. Questa indicazione è valida ancora oggi, perché èimmutata la collocazionesistematica della norma, e perché l’assenza, nel testo attuale dell’art.600, di connotati qualitativi idonei a definire compiutamente la schiavitùe la servitù mediante referenze interne, impone di involgere l’elementosistematico nell’operazione ermeneutica( 77 ). Che questi delitti si trovassero( 76 ) Cfr. G. Amato, La nuova formulazione della fattispecie cancella le vecchie incertezzeapplicative, cit., p. 96 ss.: ‘‘Il reato di cui all’art. 600 del c.p. tutela, pacificamente, lo statuslibertatis dell’individuo, con particolare riferimento alla dignità dello stesso, così da preveniree reprimere la costituzione e/o il mantenimento di rapporti di padronanza, per effetto deiquali questo, assoggettato all’illegittima potestà di altri, risulti privato delle capacità relativealla personalità individuale’’. Come ricordato dall’A., la stessa indicazione è ricavabile daCass., Sez. V, 1º luglio 2002, DimitriJevic Dragojub, in CED Cass., rv. 222621. Sia l’Autoreche la sentenza si limitano a indicare il bene protetto, senza ulteriormente specificare le caratteristichedel ‘‘rapporto di padronanza’’, poiché si occupano, in via principale, del rapportofra l’art. 600 e altre fattispecie incriminatrici. C. Saltelli -E.Romano Di Falco, Commentariocit., p. 979, rilevano che i delitti contro la ‘‘personalità’’ (capo I) si caratterizzanoperché compromettono lo status, la condizione personale dell’individuo quale soggetto di diritti.Secondo G. Mazzi, Sub Art. 600, inCodice <strong>penale</strong>, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina,a cura di Lattanzi –Lupo, 2000, Milano, p. 496, attraverso le figure delittuose inparola, la legge <strong>penale</strong> mira a proteggere la personalità individuale come una sorta di specificazionedella libertà individuale, nella sua accezione di status libertatis. Per G. Spagnolo,voce Schiavitù cit., p. 620 s., la norma posta all’art. 600 c.p. ‘‘risponde all’esigenza di preveniree reprimere la costituzione o il mantenimento di padronanza, per effetto dei quali unuomo, trovandosi sotto l’illegittima potestà di altri, sia privato delle capacità relative alla personalitàindividuale’’.( 77 ) L’esigenza appare particolarmente pressante nelle ipotesi di riduzione in schiavitùmediante approfittamento di uno stato di necessità, Cass., Sez. III, 24 dicembre 2004, Galiceanu,cit., p. 93 ss. ha chiarito che ‘‘la nozione di necessità (di cui all’art. 600) non corrispondea quella precisata nell’art. 54 c.p., ma è piuttosto paragonabile con la nozione di bisognodi cui all’art. 1148 c.c., e va intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanzamateriale o morale, adatta a condizionare la volontà della persona. Infatti, come nelcaso di rescissione del contratto per lesione, nella ipotesi di riduzione in schiavitù, di cuisi tratta, si verifica una sproporzione fra la prestazione della vittima e quella del soggetto attivo,che deriva dallo stato di bisogno della prima di cui il secondo approfitti per trarne vantaggio.’’È evidente che, a fronte di un così ampio concetto di ‘‘stato di necessità’’, rischianodi cader preda dei rigori della norma anche semplici contratti di lavoro recanti condizionipiù o meno vessatorie per il lavoratore, se non si chiariscono a sufficienza le peculiari connotazioniche lo status personale del soggetto passivo deve presentare ai fini dell’integrazionedella fattispecie.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!