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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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10SAGGI E OPINIONI16 c.p.: tale disposizione, estendendo le regole fissate nel codice alle ‘‘leggipenali speciali’’, persegue il fondamentale obiettivo dell’unità dogmaticadel diritto <strong>penale</strong> ed assolve ad una imprescindibile funzione di raccordocon la legislazione complementare( 5 ).In quest’ottica, l’interrogativo che ci si è posti in premessa va affrontatoin rapporto alla possibilità o meno di qualificare il d.lgs 231/2001 sullaresponsabilità degli enti come una ‘‘legge <strong>penale</strong> speciale’’.Solo nel caso di una risposta positiva si potrebbe ritenere corretta l’esportazionetout court in questo settore della disciplina del codice <strong>penale</strong> e,in uno con quest’ultima, delle categorie e dei tradizionali modelli euristiciapplicabili alla responsabilità ‘‘da reato’’ dettata per le persone fisiche.Per cogliere l’importanza pratica della questione, è sufficiente pensarealle conseguenze che deriverebbero dall’applicabilità agli enti di istituti –per restare a quelli le cui implicazioni per il problema che ci occupa sonopiù evidenti – come il concorso di persone nel reato e la causalità; o deiprincipi penalistici – dei quali è noto lo spessore costituzionale – vigentiin tema di imputazione soggettiva (si pensi, ad esempio, alla ‘‘rimproverabilità’’quale momento centrale della colpevolezza in senso normativo), ed,in particolare, in tema di dolo e colpa (in questo ambito potrebbe, adesempio, venire in considerazione la tematica della così detta ‘‘doppia misuradella colpa’’).La possibilità di ricondurre la nuova normativa sulla responsabilitàdegli enti all’ambito delle ‘‘legge penali speciali’’ appare, tuttavia, negatadalle stesse premesse dal ‘‘manifesto’’ legislativo del 2001.Una tale soluzione interpretativa, va, anzitutto, in diretta collisione conle scelte di fondo della disciplina, ex professo intitolata come ‘‘responsabilitàamministrativa dell’ente’’.Anche a voler prescindere dalle etichette – e le etichette sono spesso ilprimo elemento dal quale traspare la voluntas legis –è, peraltro, innegabileche il legislatore abbia voluto dare vita ad un complesso sotto sistema virtualmenteautonomo, in primo luogo, proprio dal referente punitivo <strong>penale</strong>.Il micro – settore della responsabilità degli enti è, infatti, governato dauna piccola parte generale( 6 ) e, per ciò stesso, è stato razionalmente e volutamenteconcepito come impermeabile ad ogni contaminazione della disciplinacodicistica.( 5 ) In generale, sul punto, cfr. M. Romano, Commentario sistematico del codice <strong>penale</strong>,3ª ed., vol. I, Milano, 2004, p. 189.( 6 ) Per una dettagliata analisi della struttura complessiva del provvedimento si veda, inparticolare, C. De Maglie, La disciplina della responsabilità delle persone giuridiche e delleassociazioni. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, inDir. pen. proc.,2001, p. 1348.

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