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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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360STUDI E RASSEGNEIl chiaro disposto della norma, non facendo alcuna distinzione in relazioneall’abuso, sembra quindi propendere per la prima soluzione.2. A un esame più attento, la soluzione emergente dalla lettera dellanorma si rivela priva di solide basi, come appare indubitabile sol che sipensi all’intero impianto normativo di settore. La norma rilevante, inproposito, è infatti quella di cui all’art. 95, 1º comma, reg. Consob n.11522/98 – cui non a caso, a quanto consta, fa riferimento la Consobnei provvedimenti sanzionatori –, che fissa gli obblighi di diligenza, correttezzae trasparenza a carico dei promotori: ebbene, tale norma non costituiscenient’altro che la specificazione per il promotore, collaboratore qualificatodell’intermediario, degli stessi obblighi previsti proprio per l’intermediariodall’art. 21, 1º comma, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ‘‘Testo unicodelle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degliarticoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n 52’’, e tale ultima norma fa riferimentoespresso all’interesse dei clienti come qualificazione di detti obblighi.L’interesse, che per antonomasia si caratterizza per l’impulso verso benie servizi in funzione di valori ed esigenze e pertanto per la considerazionedei menzionati beni e servizi in chiave strumentale e rappresenta la formamediata giuridicamente del bisogno, viene leso solo da abusi e non dacomportamenti (pur gravemente) irregolari, quali le falsificazioni di firmesenza danno per il cliente, che prescindono da ogni considerazione, anchestrumentale, dei beni e dei servizi.Conseguentemente, dal sistema normativo emerge inequivocabilmenteche la contraffazione viene (rigorosamente) sanzionata in quanto violazionedel precetto generale che impone al promotore di comportarsi con correttezzae, in tale ottica, di non ledere l’interesse dei clienti: ebbene, tale precettogenerale viene violato esclusivamente nelle forme di contraffazioneche comportino anche abusi a danno dei clienti, con la conseguenza indefettibileche la sola contraffazione di firme, nella sua materialità, non è sufficiente.Due obiezioni possono tuttavia essere mosse alle conclusioni raggiunteed occorre quindi esaminarle.Da un punto di vista estrinseco rispetto all’impostazione adottata, sipotrebbe sostenere che la vigente normativa, perfezionando quella precedente(quale introdotta dalla l. 2 gennaio 1991, n. 1, ‘‘Disciplina dell’intermediazionemobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei valori mobiliari’’),ha inserito la disciplina degli intermediari in una più complessa regolamentazionedelle operazioni e dei mercati , con la conseguenza indefettibileche la correttezza, la diligenza e la trasparenza degli operatori a tuteladei clienti di cui all’art. 21, 1º comma, lett. a, d. lgs. n. 58/98 costituisconosolo alcuni dei valori – tutti posti in posizione paritaria tra di loro – e nonpiù, nel loro insieme, il valore principale: nella normativa, secondo tale im-

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