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280STUDI E RASSEGNEbeni tutelati dalle fattispecie costruite in forma propria, una parte della dottrina(8 ) suggerisce di interpretare le qualità soggettive formali in chiave funzionale(teoria funzionalistica). Più in particolare, si afferma che la qualificaformale richiesta dalla norma incriminatrice va interpretata in modo autonomorispetto alle formulazioni civilistiche, alla stessa stregua di quelloche avviene, senza difficoltà, con i concetti di ‘‘possesso’’ o di ‘‘altruità’’ dellacosa.( 9 ) In effetti, se la qualificazione formale di un soggetto dipende dalcomplesso delle funzioni di cui è titolare, allora anche colui che, pur nonessendo titolare della qualifica formale, di fatto esercita tali funzioni, dalmomento che si viene a trovare nella posizione richiesta dalla norma <strong>penale</strong>rispetto al bene giuridico tutelato, è legittimato a realizzare il reato proprio(10 ). Pertanto, del reato proprio può essere chiamato a rispondere comeintraneo non solamente colui che è titolare della qualifica formale richiestadalla norma incriminatrice, ma anche chi, avendo assunto le funzioni inerentialla qualifica, è in grado di eseguire la condotta tipica e di aggredireo proteggere i beni tutelati dalla norma che configura il reato proprio( 11 ).Questa impostazione a nostro avviso va incontro ad alcune insuperabiliobiezioni.In primo luogo, va detto che non è condivisibile la ‘‘visione’’ del reatoproprio, ed in particolare del ruolo svolto dalle qualifiche extrapenalistichenell’ambito della fattispecie propria, sottesa alla impostazione funzionalista.In effetti, questa impostazione sembra muovere dall’idea che nei reatipropri il riferimento alla qualifica formale serve ad individuare semplicementeil soggetto che in virtù dei poteri di cui è titolare è in grado di realizzarela condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice( 12 ). Da questopunto di vista, nei reati propri ad essere qualificato più che il soggettoattivo sarebbe la condotta tipica realizzabile appunto solamente da coluiche si trova nella titolarità di certi poteri che la qualifica soggettiva compendia(13 ).Al contrario, a nostro avviso, nei reati propri in cui la tipizzazione del( 8 ) Cfr. L. Conti,E.Bruti Liberati, Esercizio di fatto dei poteri di amministrazione eresponsabilità penali nell’ambito delle società irregolari, cit., p. 119 ss.; A. Pagliaro, Problemi,cit., p. 17 ss.; P. Mangano, Titolarità degli obblighi penali in materia fallimentare, inGiust. pen., 1986, II, p. 437 ss.; F. Mucciarelli, Responsabilità dell’amministratore di fatto,cit., p. 121 ss.; L. Conti, I soggetti, in AA.VV., Trattato di diritto <strong>penale</strong> dell’impresa, Milano,1990, p. 231 ss.; F. Antolisei, Manuale di diritto <strong>penale</strong>, Leggi complementari, Milano,1999, p. 53 ss.( 9 ) Cfr. A. Pagliaro, Problemi, cit., p. 21.( 10 ) Cfr. A. Pagliaro, Problemi, cit., p. 21.( 11 ) Cfr. F. Antolisei, Manuale di diritto <strong>penale</strong>, cit., p. 53.( 12 ) Cfr. F.Vassalli, La responsabilità <strong>penale</strong> per il fatto dell’impresa, A. Iori, Organizzazionedell’impresa e responsabilità <strong>penale</strong> nella giurisprudenza, Firenze, 1981, p. 32.( 13 ) Cfr. G. Marra, Legalità, cit., p. 225.

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