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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE405quindi orientato più dalla parte della domanda che da quella dell’offerta,come testimoniato dall’art. 21 della legge stessa.In quest’ottica si pone anche l’art. 22 L. 262/2005 il quale stabilisceche ‘‘Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa ed ispettiva le Autoritàdi cui all’art. 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalitàdegli accertamenti, del corpo della Guardia di Finanza, che agisce con i poteriad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto edelle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in mododa non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e idati acquisiti dal corpo della Guardia di Finanza nell’assolvimento deicompiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto di ufficio e vengonosenza indugio comunicati esclusivamente alle autorità competenti’’.Il Corpo della Guardia di Finanza tra i suoi compiti assolve le funzionidi polizia economica e finanziaria a tutela dei mercati finanziari e mobiliari,ivi compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio,ma contestualmente restano ferme sempre le sue competenze eprerogative di polizia giudiziaria. Pertanto, sintetizzando, la Guardia di Finanza,anche quando agisce su richiesta dell’autorità di vigilanza, è organodi polizia giudiziaria e come tale obbligato a riferire le notizie di reato alpubblico ministero ex art. 347 c.p.p., che, a sua volta, ricevuta la comunicazione,è obbligato a procedere ai sensi degli artt. 326 e 358 c.p.p.La conseguente sovrapposizione di indagini (amministrativa e giudiziaria),con tutti i rischi derivanti dalla possibilità di divergenti direttive eprescrizioni impartite dalle autorità di vigilanza e dal pubblico ministeroovvero di autonome iniziative della stessa Guardia di Finanza nonché dipossibili fughe di notizie destabilizzanti il mercato prima ancora che sia accertatala fondatezza dell’eventuale addebito, rappresenta una concretapossibilità consentita dall’attuale legge; inoltre ci si chiede in cosa consistal’avvalersi ossia se si riferisca al solo personale, o a tutti i mezzi a sua disposizionecome, ad esempio gli archivi informatici.Nel disegno di legge era inserito all’art. 32 una norma, non riprodottanel provvedimento finale, che si rifà a quanto già presente nel testo unicobancario (art. 7): tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’Autoritàin ragione delle sue attività di vigilanza sono coperte dal segreto d’ufficioanche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il segreto non puòessere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste sononecessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.I dipendenti dell’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza,sono pubblici ufficiali. Il presidente e i commissari dell’Autorità, i dipendenti,i consulenti e gli esperti dei quali essa si avvale sono vincolati dalsegreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente alla commissionetutte le irregolarità constatate.Permangono, comunque, problemi interpretativi. Infatti anche attribuendola massima estensione al segreto d’ufficio per il presidente, i com-

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