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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI103care ogni funzione preventiva della responsabilità amministrativa degli entiproprio nel settore dei reati societari, che rappresenta uno dei suoi campidi applicazione più congeniali.L’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha inserito l’art. 25-quater,ampliando la platea dei reati-presupposto ai delitti con finalità di terrorismoo di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice <strong>penale</strong> oda leggi speciali e ai delitti diversi da questi, posti in essere in violazionedi quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione internazionale per la repressionedel finanziamento al terrorismo adottata a New York il 9 dicembre1999( 253 ). Oltre a sanzioni pecuniarie, nei confronti dell’ente sonodisposte sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno,mentre si applicherà l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività qualorasi accerti che l’ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmenteutilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissionedei reati suddetti.Palese è la violazione del principio di legalità, sotto il profilo della tassativitàe determinatezza della fattispecie, che caratterizza la nuova normativa.Discostandosi dal metodo seguito nel d. lgs. n. 231/2001, il legislatorenon ha elencato le singole fattispecie incriminatrici, ma ha fatto ricorso aduna clausola generale potenzialmente in grado di ricomprendere qualunquereato purché aggravato dalla finalità di terrorismo o di eversione,con inevitabili ripercussioni sulla capacità dell’ente collettivo di rispettareil dettato normativo, in particolare per quanto riguarda la predisposizionedi un adeguato modello organizzativo( 254 ). Così, al fine di evitare possibilicensure di indeterminatezza da parte della Corte costituzionale, si è suggeritodi interpretare la disposizione come riferibile ai delitti che prevedonola finalità di terrorismo o di eversione come elemento costitutivo della fattispecie,escludendo i delitti ‘‘comuni’’ semplicemente aggravati dall’art. 1della legge n. 15/1980( 255 ).La critica di fondo che deve muoversi alla disciplina dell’art. 25-quater verte però sull’assoluta inverosimiglianza dell’ipotesi che un sog-( 253 ) Questa seconda categoria di reati viene divisa dal paragrafo 1 dell’art. 2 dellaConvenzione in tre gruppi: a) reati contemplati nelle convenzioni internazionali indicatein allegato alla Convenzione e riguardanti, in generale, crimini in materia di sicurezza aereae aeroportuale, presa di ostaggi, persone internazionalmente protette, navigazione marittima,piattaforme fisse e uso di esplosivo; b) reati di omicidio o lesioni personali rivolti contro «vittimeinnocenti» e finalizzati a intimidire la popolazione o a costringere un Governo o unoStato a fare o non fare qualcosa; c) la somministrazione o la raccolta di fondi destinati a finanziarel’esecuzione degli atti terroristici sopra indicati.( 254 ) Cfr. G. Amarelli, La responsabilità, op. cit., 50 s.; M. Leccese, Responsabilitàdelle persone giuridiche e delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico(art. 25 quater d. lgs. n. 231 del 2001), inRiv. trim. dir. pen. ec., 2003, 1193 ss.( 255 ) Cfr. M. Leccese, op. cit., 1195.

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