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294STUDI E RASSEGNEassunto dal delegato nei confronti del delegante di attivarsi per l’impedimentodei reati di quest’ultimo non sembra che si possa ricondurre nell’ambitodella categoria degli obblighi di garanzia rilevanti ex art. 40cpv. c.p., per mancanza di un correlativo potere giuridico di impedimentodel reato( 63 ). In sostanza, ai fini della insorgenza in capo al delegato di unobbligo di impedimento del reato rilevante ex art. 40 cpv. c.p., è di ostacolola mancanza di un autentico potere giuridico di impedimento del reatodel delegante, in quanto il delegato, pur essendosi assunto l’obbligo di attivarsial fine di impedire che il delegante commetta il reato omissivo, nonha alcun potere giuridico per indurre l’intraneus (anche contro la sua volontà)ad adempiere all’obbligo penalmente rilevante di cui è titolare invia esclusiva( 64 ).Al problema della responsabilità del delegato, a nostro avviso, sembrafornire una soluzione più appagante quella parte della dottrina che, pur negandoalla delega di funzioni efficacia liberatoria sul versante della responsabilitàdel delegante, riconosce a quest’ultimo la possibilità di costituirenuove e autonome posizioni di garanzia in capo al delegato( 65 ). In questaprospettiva, la delega di funzioni assumerebbe una duplice efficacia: soggettivaper quanto riguarda la responsabilità del delegante e oggettiva sulversante della responsabilità del delegato. In effetti, si afferma come eccezionfatta per i reati propri c.d. di mano propria, in cui a venire in rilievosono adempimenti necessariamente personali, come ad esempio i reati tributaria struttura omissiva( 66 ), esistono reati propri incentrati sull’inadempimentodi una ‘‘obbligazione di risultato’’, come ad esempio i reati dellalegislazione antinfortunistica, rispetto ai quali è possibile ipotizzare che iltitolare della qualifica soggettiva (intraneo) possa attraverso la delega difunzioni costituire in capo al delegato una nuova qualifica soggettiva euna nuova posizione di garanzia nei limiti delle attribuzioni delegate( 67 ).ritto <strong>penale</strong>, cit., p. 173 ss.; Id., L’obbligo di garanzia, cit., p. 345 ss.; F. Palazzo, Corso didiritto <strong>penale</strong>, cit., p. 261 ss.; Id., Il fatto, cit., p. 78.( 63 ) Sulla necessità che all’obbligo giuridico di impedire l’evento corrispondano effettivipoteri giuridici impeditivi v. I. Leoncini, Obbligo, cit., p. 70 ss.; F. Mantovani, L’obbligo,cit., p. 346; F. Palazzo, Corso di diritto <strong>penale</strong>, cit., p. 266 ss.; Id., Il fatto, cit., p. 78.( 64 ) In quest’ordine di idee si pone anche M. Mantovani, Il principio di affidamento,cit., p. 317-318.( 65 ) In questo senso, anche se con sfumature in parte diverse, v. G. Grasso, Il reatoomissivo improprio, cit., p. 438 ss.; D. Pulitanò, Posizioni di garanzia, cit., p. 180 ss.; Id.,voce Igiene e sicurezza del lavoro, cit., p. 107ss.; A. Alessandri, voce Impresa (responsabilitàpenali), cit., p. 212 ss.; P. Aldrovandi, Concorso nel reato colposo, cit. p. 158; Id., A. Gargani,Sulla successione, cit., p. 911; A. Gullo, Il reato, cit., 150 ss.; Id., La delega di funzioni,cit., p. 1517 ss.( 66 ) Ci si riferisce alle numerose fattispecie proprie di pura omissione che caratterizzavanola disciplina dei reati tributari nel vigore della Legge n. 516 del 1982.( 67 ) Cfr. C.Pedrazzi, Profili problematici, cit., p. 140 ss.

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