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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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12SAGGI E OPINIONIostacoli interpretativi: questi sono anzitutto ravvisabili nel fatto che, comesi è detto, il d.lgs. 231 del 2001 già contiene una propria parte generale,perfettamente autonoma e per ciò stesso non sovrapponibile ad altre regole‘‘comuni’’ fissate altrove.Ne sia testimonianza il fatto che persino i canoni della legalità e dell’irretroattivitàsono presi in considerazione in modo del tutto indipendentedalla nuova legge sulla responsabilità degli enti; ciò che apparirebbe unainutile ripetizione se si partisse dall’idea che il fenomeno qui consideratorientri nella sfera di disciplina della legge del 1981.Non solo: rispetto a quella che dovrebbe essere la sua naturale disciplinadi riferimento, la novella del 2001 appare, sotto più punti di vista,derogatoria.Basti pensare al già menzionato disposto di cui all’art. 2 della legge689: non può essere assoggettato alla sanzione amministrativa chi, al momentodella commissione del fatto, non aveva, in base ‘‘ai criteri indicatinel codice <strong>penale</strong>’’, ‘‘la capacità di intendere e di volere’’.Il riferimento all’imputabilità mette a nudo, a ben vedere, se raffrontatoal nuovo genus di diritto punitivo creato per gli enti, i limiti di un prototipodi illecito divenuto ormai ‘‘vecchio’’, in quanto necessariamente fondatosul modello dell’autore individuale.L’unica ipotesi di responsabilità dell’ente contemplata dalla leggequadro è individuabile nella regola della responsabilità solidale di cui all’art.6: si tratta, tuttavia, non di una forma di imputazione all’ente (la dottrinaha anzi sottolineato come la differenza fra questa ipotesi e quella delconcorso di persone nell’illecito amministrativo risieda nel fatto che la responsabilitàsolidale è attribuita oggettivamente), quanto di un’applicazionedel principio di solidarietà nel debito, finalizzata unicamente a garantireil pagamento della sanzione( 8 ); è, peraltro, fatto salvo il diritto dell’entedi agire in regresso verso la persona fisica autrice dell’illecito, ciòche testimonia chiaramente l’impossibilità di ravvisare nell’ente un autonomo‘‘centro di imputazione’’.Rilievi analoghi valgono anche in rapporto alle già accennate regole fissatenell’art. 3 della legge del 1981 in merito all’elemento soggettivo dell’illecitoamministrativo: non c’è dubbio sul fatto la novella del 2001 fondi unmodello d’imputazione del tutto nuovo, che, per quanto possa essere accostatoal genus della colpa omissiva, risulta ontologicamente diverso dai piùtradizionali criteri del dolo e della colpa valevoli per l’autore individuale efatti propri dalla legge – quadro( 9 ).( 8 ) Cfr. F. Lambertucci, op. cit., p. 693 s. Su questo aspetto si vedano anche le osservazionidi E. Paliero, La fabbrica del golem. Progettualità e metodologia per la ‘‘parte generale’’del codice <strong>penale</strong> dell’Unione Europea, inRiv. it. dir. e proc. pen., 2000, p. 499.( 9 ) Fra i contributi dedicati all’analisi delle modalità d’imputazione all’ente tracciati dal

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