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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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390STUDI E RASSEGNERiservatezza e trasparenza rappresentano gli storici poli antitetici attornoai quali ruotano gli interessi delle banche, dei risparmiatori, delleautorità di controllo e degli organi pubblici ed istituzionali in generale.Sono numerose le opinioni che individuano nella esistenza e nella tuteladel segreto bancario uno dei meccanismi fondamentali per l’efficienzaed il buon funzionamento del settore preposto alla gestione del risparmio:il segreto sarebbe posto a presidio non solo degli interessi privati deiclienti, ma di quelli più generali del sistema economico, in quanto fattoreprincipale che stimolerebbe ed incoraggerebbe la formazione del risparmiobancario, mediante l’accesso e l’affidamento al mercato stesso.Al contrario, viene evidenziato in altre posizioni il profilo della trasparenzaquale strumento imposto dai doveri inderogabili di solidarietà socialeal fine di raggiungere obiettivi pubblici primari non solo di natura <strong>penale</strong>(accertamento e repressione dei reati), ma anche di natura valutaria-tributariae più in generale di ordine politico-economico( 37 ).La stessa Corte Costituzionale (sentenza 03.02.1992 nº 51) ha ribaditoche il segreto bancario consiste in un dovere di riserbo cui sono tradizionalmentetenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai contie alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da esse erogate. A tale dovere,tuttavia, non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizionegiuridica soggettiva costituzionalmente protetta, né, meno che meno,un diritto della personalità, poiché la sfera di riservatezza con la quale vengonodi solito circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancariè direttamente strumentale all’obiettivo della sicurezza e del buon andamentodei traffici commerciali( 38 ).( 37 ) Per una rassegna delle posizioni in merito, ed in generale sul segreto bancario, ci siriporta a quanto indicato in: Schiavolin, voce Segreto bancario, inDigesto Disc. Comm.,vol. XIII, Torino, 1996, 354 ss.; Di Amato, voce Segreto (Segreto Bancario), inEnc. Giur.Treccani, vol. XXVIII, Roma, 1992; Petragnani Gelosi, La tutela <strong>penale</strong> del segreto bancarioe l’insider trading, in AA.VV. (coordinati da Meyer-Stortoni), Diritto <strong>penale</strong> dellabanca, del mercato mobiliare e finanziario, Torino, 2002, 255 ss.; Di Gregorio-Mainolfi,Le indagini bancarie, Milano, 2002; Polo, Accertamenti bancari e tutela del diritto alla riservatezza,inRivista G. di F., 1999, 1601 ss.( 38 ) Dalla definizione data dalla Consulta si desume che il segreto bancario è da inquadrarsicome una vera e propria consuetudine e in quanto tale deve essere interpretato sullabase dei comportamenti degli istituti di credito e sulla convinzione psicologica di chi lo utilizza.Inoltre esso si identifica come un dovere incombente sull’impresa bancaria e non comeun diritto, costituzionalmente garantito per il cliente. Infine esso è diretto a garantire la sicurezzae il buon andamento del commercio. Valutato in questo modo il segreto bancario èriconosciuto e tutelato dalla Costituzione solo in base ai principi relativi ai rapporti economicie in particolare dagli articoli 41, commi 2 e 3, 42, comma 2, e 47, comma 1, della Costituzione.Questi articoli nella volontà di indirizzare e coordinare l’attività commerciale edeconomica in senso lato e allo scopo di favorire il risparmio e regolare il sistema creditizioconferiscono ampia delega al legislatore ordinario per fissare le regole specifiche che consentanoil raggiungimento dello scopo.

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