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SAGGI E OPINIONI41patibilità della nuova disciplina con l’art. 27 della Costituzione( 49 ). Ed infavore della natura <strong>penale</strong> della responsabilità depongono in primo luogoil fatto che la responsabilità dell’ente è collegata alla commissione di unreato, viene accertata dal giudice <strong>penale</strong> all’interno di un processo <strong>penale</strong>,e comporta l’irrogazione di sanzioni afflittive e stigmatizzanti( 50 ). A questoargomento, indubbiamente forte, si aggiunge l’individuazione di una seriedi indici che portano nella stessa direzione( 51 ): l’autonomia della responsabilitàdell’ente rispetto a quella della persona fisica (art. 8); il sistema dicommisurazione delle pene pecuniarie, di chiara ispirazione penalistica‘‘punitiva’’ degli istituti (è il caso delle misure di sicurezza), mentre nel caso del d. lgs. n. 231/2001 il legislatore ha apprestato tutte le garanzie, sostanziali e processuali, tipiche del diritto<strong>penale</strong> (D. Pulitanó, La responsabilità ‘‘da reato’’ degli enti: i criteri di imputazione, inRiv.it. dir. proc. pen., 2002, 417 s.).( 49 ) G. De Vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendenteda reato. Luci ed ombre nell’attuazione della delega legislativa, inRiv. it. dir. proc. pen., 2001,1158, evidenzia che l’etichetta «responsabilità amministrativa» è dettata «dalla sola motivazionedi non urtare la pruderie di quanti si dichiarano in via di principio contrari ad ammettereun’autentica responsabilità <strong>penale</strong> delle persone giuridiche»; Id., Introduzione al sistema<strong>penale</strong>, Torino, 2002, 105.( 50 ) In tal senso cfr. E. Musco, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniariee misura interdittive, inDir. e Giust., 2001, n. 23, 8, il quale osserva che tale responsabilità,per struttura e funzione, «di amministrativo presenta solo il nome, apparendo, con una probabilitàche rasenta la certezza, un mascheramento di quella responsabilità <strong>penale</strong> della personagiuridica di cui si predica da anni la necessità e/o opportunità di una valorizzazione anchenel sistema <strong>penale</strong> italiano»; P. Ferrua, Le insanabili contraddizioni nella responsabilitàdell’impresa, inDir. e Giust., 2001, n. 29, 8; L. Conti, La responsabilità amministrativa dellepersone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?, in Il diritto <strong>penale</strong>dell’impresa, a cura di L. Conti, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblicodell’economia, diretto da F. Galgano, Padova, 2001, 866, secondo cui vi è stato un mascheramentolegislativo di veri e propri reati indicati come illeciti amministrativi per superare remorecostituzionali; C.E. Paliero, Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societasdelinquere (et puniri) potest, in Corr. giur., 2001, 845; G. Graziano, La responsabilità ‘‘<strong>penale</strong>-amministrativa’’delle persone giuridiche, inDir. prat. soc., 2002, n. 21, 22; A. Manna,La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista, inCass. pen., 2003, 1103 s.; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto Penale, Parte gen., IV ed., rist.agg., Bologna, 2004, 146; T. Padovani, Diritto <strong>penale</strong>, Parte gen., VII ed., Milano, 2004, 88s. Sostanzialmente su questa linea si pone anche A. Fiorella, Principi generali e criteri diattribuzione all’ente della responsabilità amministrativa, inA. Fiorella-G. Lancellotti,La responsabilità dell’impresa per i fatti di reato. Commento alla legge 29 settembre 2000,n. 300 ed al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Presupposti della responsabilità e modelli organizzativi,Torino, 2004, 3 s., 14, che parla di responsabilità para-<strong>penale</strong> o in ogni caso assimilabilese non addirittura da identificare a quella <strong>penale</strong>, almeno dal punto di vista delle garanziecostituzionali.( 51 ) Cfr. P. Patrono, Verso la soggettività <strong>penale</strong> di società ed enti, inRiv. trim. dir.pen. ec., 2002, 187 ss.; V. Maiello, La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente<strong>penale</strong>) della responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette»davvero innocua?, inRiv. trim. dir. pen. ec., 2002, 900 ss.; G. Amarelli, Mito giuridico edevoluzione della realtà, op. cit., 969 ss.

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