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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE357sona offesa dall’ordinamento statale, predisponendola alla soggezione a undiverso sistema di norme: lo sradicamento dalla comunità; il trasporto inluogo sconosciuto; la privazione dei documenti, gli ostacoli frapposti a ogniforma di socializzazione. In secondo luogo, i comportamenti mediante iquali si disegna la condizione della persona offesa come persona sostanzialmenteprivata dei diritti della personalità: l’imposizione di norme di comportamentopiù o meno dettagliate, la previsione e l’applicazione di sanzionipiù o meno gravi per le violazioni degli ordini; le limitazioni alle comunicazioni;la privazione di ogni apprezzabile risorsa economica; le sevizie egli abusi sessuali.Chiaro che non tutte queste situazioni dovranno realizzarsi in ciascunsingolo caso, ma se ne dovrà valutare ogni volta il peso e il significato concreto.Non per verificare se la soggezione sia ‘‘completa’’ o ‘‘totale’’, ma se ilsoggetto sia sottoposto a una ‘‘illegittima potestà’’ che gli attribuisce il ruolodi suddito privo di diritti. In questo quadro, sarà più facile attribuire acircostanze che testimonino un’apparente autonomia del soggetto passivouna valenza di conferma, più che di smentita, della configurabilità della fattispecie:è difficile conciliare una definizione di ‘‘soggezione completa’’ o‘‘totale’’ con l’assenza di vigilanza e controllo dell’agente sulla persona offesa,o con un temporaneo allontanamento di quest’ultima dai luoghi neiquali l’agente la obbliga a soggiornare, ma se il soggetto non controlla lavittima perché confida nella spontanea osservanza dei suoi ordini, e l’allontanamentoè vissuto e temuto come una fuga, allora queste situazioni manifestanoa loro volta l’esistenza e la vigenza del sistema di norme che opprimela persona offesa e ne annienta la personalità.Se è auspicabile che, per effetto di una riflessione sui criteri ermeneuticidesumibili dalla collocazione sistematica della norma, l’ambito di applicabilitàdelle nuove fattispecie dell’art. 600 risulti meglio determinato, potrebberestare sostanzialmente inalterato, rispetto alle applicazioni che hannocaratterizzato gli ultimi anni di vita della vecchia disciplina, il ‘‘repertorio’’degli elementi di valutazione di carattere sintomatico, rilevanti per verificarenel caso concreto la sussistenza delle condizioni personali previstedall’art. 600. Un risultato che non merita di essere considerato sconfortante,posto che sono sempre gli stessi, prima e dopo il 2003, i problemi che ifenomeni criminali interessati da questa norma pongono alla sensibilitàumana e professionale dell’interprete.Alessandro Giuseppe CannevaleChiara Lazzari

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