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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI93tori esterni, forniti della necessaria professionalità, che vengono a realizzareeffettivamente quell’organismo dell’ente dotato di autonomia di poteri diiniziativa e controllo. Indubbio che per enti di dimensioni medio grandela forma collegiale si impone, così come si impone una continuità di azione,ovverosia un impegno esclusivo sull’attività di vigilanza relativa alla concretaattuazione del modello»( 220 ).L’unica norma in materia è l’art. 6, comma 4, il quale prevede chenegli enti di piccole dimensioni – per la cui individuazione non è indicatoalcun criterio dimensionale o qualitativo – le funzioni di vigilanza e aggiornamentodel modello possono essere svolte direttamente dall’organo dirigente:la disposizione, in base alla quale si verifica una paradossale coincidenzafra controllore e controllato, è dettata dall’esigenza di non sottoporrele piccole imprese all’aggravio, sia in termini di costi che in termini di funzionalitàgestionale, che l’introduzione di un siffatto organo determinerebbe.In realtà la disciplina non fornisce elementi per escludere aprioristicamentealcun organo della società dalla funzione di vigilanza, per cui gli entidevono procedere sulla scorta di una valutazione condotta caso per caso,tenendo conto della specifica organizzazione della società ed in base adun’analisi costi-benefici delle diverse opzioni praticabili( 221 ).Dall’analisi dei singoli modelli organizzativi( 222 ) emerge che nellegrandi aziende l’organo di controllo è nominato sempre dal consigliodi amministrazione. Varietà di soluzioni – tendenzialmente idonee ad assicurarel’autonomia e l’indipendenza dell’organo di controllo – si riscontrainvece riguardo alla composizione di detto organo: talvolta essocostituisce evoluzione della funzione di internal auditing ed ha natura( 220 ) Trib. Roma, Ufficio G.I.P., Ord. 4 aprile 2003, cit.( 221 ) Cfr. A. Bernardo, op. e loc. ult. cit. Similmente v. S. Fortunato, op. cit., 282s., secondo cui l’organo di controllo «può essere costituito come Comitato di varie funzioni eorgani societari (per esempio, Risorse Umane, Ufficio Affari Legali, Revisione Interna, Amministrazionee Finanza, Operazioni, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), oppureessere identificato nell’ambito di un’unica funzione (per esempio, Revisione Interna),con diversi vantaggi e svantaggi in tema di autorevolezza, competenza specifiche disponibili,tempestività di intervento, aggiornamento delle informazioni, visione globale, ecc. – La soluzioneda scegliere dipenderà, infine, anche dalla volontà degli azionisti e/o amministratorie dalle caratteristiche e dalla complessità aziendale di ciascuna impresa».( 222 ) Sono stati esaminati i seguenti modelli organizzativi: ENEL s.p.a., Modello di organizzazionee di gestione ex Decreto Legislativo 8 giungo 2001 n. 231, 2002, in www.enel.it;AEM s.p.a., Modello organizzativo interno di AEM s.p.a. (ex decreto legislativo 8 giugno 2001n. 231), Milano, 2003, in www.aem.it/home/cms/default.jsp; ENI s.p.a., Principi del modello231, 2003, 2004, in www.eni.it; IMPREG<strong>IL</strong>O s.p.a., cit.; GRUPPO MONDADORI s.p.a.,Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo, 2004, in www.mondadori.com/ame/it/corporate/modello.html.; UNICREDITO ITALIANO s.p.a., Modello di organizzazione e digestione di UniCredito Italiano s.p.a., inedito.

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