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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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GIURISPRUDENZA COMMENTATA451‘‘reato esterno’’, del disposto dell’art. 158 in tema di prescrizione del reato: opinandonel senso della natura sostanziale della condizione, la prescrizione del delitto commessoall’estero sarebbe incomparabilmente più lunga (e forse anche irrangiungibile nel casoin cui il reo non rientri mai in Italia) rispetto a quella del delitto interno, con evidentidisparità di trattamento riguardo al cittadino che commette lo stesso delitto in Italia( 8 ).Ulteriore spunto di riflessione è quello relativo ai termini per la richiesta ministerialee il suo successivo ottenimento.In tal senso, l’intero art. 128 c.p. fa riferimento a due differenti termini. In base alprimo comma, il termine è di tre mesi dal giorno in cui l’Autorità ha avuto notizia delfatto che costituisce reato, mentre in base al secondo comma il termine è di tre anni dalgiorno in cui il reo si trova nel territorio dello Stato.L’interpretazione di tale articolo risulta controversa: la giurisprudenza prevalentee parte della dottrina ritengono che i due termini abbiano campi d’applicazione distinti:in tal senso, il primo – di tre mesi dalla conoscenza del fatto-reato – andrebbe riferito aireati commessi nel nostro territorio, mentre il secondo – tre anni dalla presenza del colpevolenel territorio dello Stato – si riferirebbe ai reati commessi all’estero per i quali laprocedibilità sia subordinata alla presenza dell’autore nel territorio italiano.I due termini appena indicati non si sovrapporrebbero, neppure parzialmente, riferendosia due diverse categorie di reati( 9 ).Secondo autorevole dottrina, peraltro, tale interpretazione non sarebbe da condividere:in tal senso si prospetta una diversa soluzione secondo la quale l’art. 128 comma1, si riferirebbe ai reati per il cui perseguimento sia necessaria la richiesta, mentre pertutti gli altri casi in cui sia prevista l’ulteriore condizione di procedibilità della presenzadell’autore nel territorio dello Stato, la richiesta dovrà comunque aversi al più tardientro tre anni dal momento in cui è integrata tale condizione( 10 ); tale tesi non ha tuttaviaavuto oggi alcun riscontro giurisprudenziale.In ogni caso, il più breve termine di tre mesi si ritiene debba iniziare a decorreredal giorno in cui l’Autorità (in tal caso il Ministro di Giustizia) ha avuto notizia delfatto-reato.3. Se il delitto comune commesso dal cittadino italiano all’estero è punibile, anorma della legge italiana, con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimoa tre anni, si procede in Italia senza che occorra la presenza di altre condizioni, al difuori della presenza del reo, salvo che non si tratti di delitto punibile a querela dellapersona offesa. In tal caso, oltre alla presenza del cittadino nel territorio dello Stato,è necessaria, infatti, anche la querela. Con tale previsione, si intende evitare, quindi,la prassi elusiva di rendere procedibile d’ufficio, in quanto commesso all’estero, unreato che, se commesso in Italia, sarebbe perseguibile a querela della persona offesa.Nel caso in cui, invece, si tratti di delitto punibile con una pena restrittiva dellalibertà personale inferiore a quella prevista nel primo comma, è necessario, ai fini dellaprocedibilità, che, oltre alla presenza del cittadino nello Stato, vi siano alternativamente( 8 ) Aprile, sub art. 9, in Codice <strong>penale</strong> commentato, a cura di Marinucci-Dolcini,1999, pp. 130 ss., cit., p. 131 e, per ulteriori approfondimenti, cfr. Dean, Norme penali eterritorio, cit., p. 332. Norme penali e territorio, Milano, 1963, p. 332.( 9 ) Cfr. Cass. pen., 19 ottobre 1992, Tarek, in Foro it., 1993, I, p. 280.( 10 ) Per tutti, cfr. Romano, Commentario sistematico al codice <strong>penale</strong>, vol. I, Milano,1995, p. 128.

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