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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE311un certo margine di autodeterminazione’’( 3 ). Si sottolineava in tal modo ilpericolo di un’eccessiva compressione della sfera di applicazione della norma,rispetto all’esigenza di reprimere gravi fenomeni criminali con le sanzioniproprie dei delitti contro la personalità individuale, ma è evidente chenell’interpretare un’espressione generica si può eccedere anche nella direzioneopposta.In effetti, l’attuale quadro normativo sembra totalmente diverso dalprecedente, anche se la condizione della persona offesa continua a caratterizzareil reato di cui al novellato art. 600 c.p. Tale condizione è oggi definita‘‘schiavitù o servitù’’, e alla condotta di ‘‘riduzione’’ in schiavitù o servitùsi è aggiunta quella di ‘‘mantenimento’’, ma la differenza fondamentaleè che il legislatore non ha lasciato all’interprete il compito di definire la nozionedi schiavitù o servitù, ma ha anzi prodotto un notevole sforzo di ‘‘tipizzazione’’delle condotte illecite, percepibile anche dal grossolano confronto‘‘quantitativo’’ fra il nuovo testo e la scarna norma abrogata.Nonostante queste differenze, e nonostante questo sforzo di sostenerel’opera dell’interprete attraverso cardini testuali meglio definiti, un’analisiappena approfondita delle nuove fattispecie mostra margini di indeterminatezzanon meno preoccupanti di quelli che affliggevano la norma preesistente.In questa poco confortante situazione, le indicazioni interpretativedesumibili dalla collocazione sistematica della norma e dalla considerazionedel bene giuridico protetto appaiono essenziali per definire un ubi consistamconcettuale, utile a valutare se le concrete situazioni di assoggettamentoche l’interprete si troverà a valutare siano qualificabili come ‘‘schiavitù’’o ‘‘servitù’’ e quindi punibili con le severe sanzioni previste dall’art. 600. Ilche è quanto dire che ancora oggi, così come accadeva prima della novelladel 2003, per le nozioni di ‘‘schiavitù’’ e di ‘‘condizione analoga alla schiavitù’’,le nozioni di ‘‘schiavitù’’ e ‘‘servitù’’ vanno ricostruite sulla base didati estranei al testo dell’art. 600.2. Dottrina e giurisprudenza di fronte all’originario testo dell’art. 600 c.p.2.1. Se, dunque, la nuova legge pone problemi vecchi, sarà utile ricordarequale fosse lo ‘‘stato dell’arte’’ ermeneutica all’atto dell’intervento innovatore.Il quale peraltro, almeno in parte, è modellato proprio sulla giurisprudenzaformatasi con riguardo al vecchio testo.Il precedente art. 600 c.p. sanzionava la condotta di chiunque ‘‘riducesse’’una persona ‘‘in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù’’.Poiché per istituire un’analogia occorre aver chiaro il termine di para-( 3 ) Camera dei deputati, 18 settembre 2001, n. 1584.

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