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424STUDI E RASSEGNEprio il meccanismo di controllo in questione che impedisce di parlare diazione <strong>penale</strong> esercitata con il ricorso. Diversamente, nel caso di inerzia ovverodi parere contrario alla citazione formulato dal pubblico ministero exart. 25 d. lgs. n. 274 del 2000, si potrebbe verificare la situazione per cui,all’azione (esercitata dall’offeso) conseguirebbe un’archiviazione dispostadal giudice su richiesta del medesimo accusatore pubblico (al quale il giudicestesso abbia restituito gli atti ex art. 26 comma 2 d. lgs. n. 274 del2000). E ciò in aperta antitesi con il condivisibile assunto secondo il qualeogni atto di imputazione, «irretrattabile, instaura un processo e ogni processoimplica una sentenza»( 67 ).La tesi trova, altresì, conferma sia nella terminologia utilizzata dal legislatoreche qualifica l’atto ‘‘ricorso’’ («ispirandosi per certi versi al ricorsonel processo del lavoro, per la sua tempistica, e alla costituzione di partecivile nel processo <strong>penale</strong>»( 68 )) e non – sulla falsariga, ad esempio, dell’art.550 c.p.p., ‘‘citazione diretta a giudizio’’ –, sia nella considerazione che lapersona offesa chiede al giudice di pace nel ricorso, ai sensi dell’art. 21comma 2 lett. i, «la fissazione dell’udienza per procedere nei confrontidelle persone citate in giudizio».Per quanto concerne, poi, l’acquisizione della veste di imputato, a seguitodell’emanazione del d. l. 27 luglio 2005 n. 144 conv. in l. 31 luglio2005 n. 155, è opportuno distinguere due ipotesi (sebbene l’art. 3 d. lgs.( 67 ) Cfr. F. Cordero, Procedura <strong>penale</strong>, cit., p. 1316.Né la situazione in esame potrebbe essere assimilata al caso in cui il giudice restituiscagli atti al pubblico ministero «perché non reputa applicabile la pena richiesta ... o mancano irequisiti del modus procedendi scelto dal pubblico ministero (giudizio direttissimo o immediatoovvero decreto <strong>penale</strong> ...)»: in tale eventualità, infatti, «[n]iente di abnorme: non è unaazione ritrattata; quel procedimento risultava male instaurato ... restituendo le carte all’attore,il giudice restaura l’alternativa ...; ri-agisca, nelle forme adatte, o (re melius perpensa, speciese sopravvenisse materiale nuovo) chieda l’archiviazione» (per la presente e l’immediatamenteprecedente citazione cfr. F. Cordero, Procedura <strong>penale</strong>, cit., p. 407).Sul punto, v., invece, le osservazioni di E. Marzaduri, Imputato e imputazione, inD.disc. pen., VI, Utet, Torino, 1992, p. 285, il quale, pur restando nella prospettiva che non sitratterebbe di azione ritrattata, afferma che «il giudice, nel restituire gli atti al pubblico ministero,si limit[a] a censurare l’opzione che quest’ultimo ha operato a favore di un determinatomodo di esercitare l’azione <strong>penale</strong>, per cui l’ipotizzata declaratoria di inammissibilitàdovrà esprimere i propri effetti solo con riferimento a questo specifico aspetto dell’iniziativadell’accusa, mentre non potrà far venir meno la rilevanza processuale della scelta di fondo,che è costituita dalla decisione di iniziare l’azione; scelta di fondo che, quale che siano le formee i modi di esercizio dell’azione, presuppone comunque l’individuazione di elementi talida escludere la richiesta di un provvedimento di archiviazione. Ne discende che la restituzionedegli atti al pubblico ministero è semplicemente volta a consentirgli di modificare lascelta del rito, senza che si riapra una fase investigativa e, quindi, anche l’alternativa dicui all’art. 405, 1º co., c.p.p. 1998».( 68 ) Cfr. Relazione al d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274, cit., p. 49.

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