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76SAGGI E OPINIONIC) I modelli di organizzazione, gestione e controllo:a) Profili disciplinariI modelli di organizzazione, gestione e controllo rappresentano – comesi è visto – l’architrave dell’intero sistema di responsabilità da reato deglienti.Attraverso l’introduzione di questo istituto – palesemente ispirato aicompliance programs statunitensi e sconosciuto agli ordinamenti europei –si è scelto di privilegiare, nella lotta contro la criminalità di impresa, la prevenzionerispetto alla mera repressione, ricorrendo al c.d. carrot-stick approach,lafilosofia del bastone e della carota, che prevede sanzioni elevate nei confrontidegli enti privi di modello organizzativo o che si sono dotati di modelli inefficacie forti riduzioni di pena nel caso in cui l’ente abbia tenuto un comportamentovirtuoso, adottando misure idonee a prevenire la commissione direati al suo interno( 160 ). La via italiana ai compliance programs è però caratterizzatada una notevole eccentricità rispetto al modello americano, visto che ilbastone – almeno per quanto riguarda la pena pecuniaria – è praticamenteinesistente, potendo raggiungere la misura massima di ‘‘soli’’ un milione emezzo di euro, mentre la carota è esageratamente grande giacché si sostanzianell’esclusione della responsabilità dell’ente e non in una semplice riduzionedi pena (che negli Stati Uniti può essere anche superiore all’80%)( 161 ).Un’ulteriore peculiarità rispetto al sistema statunitense è la polifunzionalitàdei modelli organizzativi emergente dall’impianto del d. lgs. n. 231/2001. Oltre ad escludere la responsabilità dell’ente per i reati commessidai vertici o dai sottoposti, i modelli organizzativi – se adottati prima dell’aperturadel dibattimento di primo grado – possono concorrere ad evitare all’entel’applicazione delle sanzioni interdittive (art. 17) e, conseguentemente,impedire la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), nonché determinareuna sensibile riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12, comma2, lett. b), e comma 3). Inoltre, la semplice dichiarazione di voler munirsi di( 160 ) Cfr. F. Stella, Criminalità d’impresa, op. cit., 473 ss., il quale osserva che «l’esperienzanord-americana sta ad indicare che il diritto <strong>penale</strong> può esercitare una efficaceazione deterrente e di prevenzione, nei confronti dei reati commessi all’interno della societàe dei gruppi, solo se si imbocca la strada di una reale ed efficace regolamentazione dell’impresa»;Id., Criminalità di impresa: nuovi modelli di intervento, inRiv. it. dir. proc. pen.,1999, 1254 ss., ove l’autore ribadisce il giudizio positivo sull’istituto dei compliance programscome strumento per combattere la criminalità di impresa; C. De Maglie, op. ult. cit., 71 ss.Secondo P. Severino, Il codice etico, in AA.VV., La responsabilità amministrativa della societàe degli enti, Atti del Convegno di studi tenuto a Roma – Lido di Ostia, 9 dicembre2002, presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza, Roma, 2003, 36, il passaggioad un’ottica preventiva è scaturito dalla maturazione di una coscienza sociale sullagravità del reato di impresa.( 161 ) Cfr. F. Stella, Il mercato senza etica, op. cit., XII s.

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