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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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238SAGGI E OPINIONIstato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di nonluogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo». L’efficacia preclusivariconosciuta alla cosa giudicata sostanziale si basa su due presupposti,che devono ricorrere entrambi per l’operatività del divieto. Essi sonouno di natura soggettiva e l’altro di natura oggettiva. Il presupposto di naturasoggettiva è costituito dall’identità tra la persona già sottoposta al processoconclusosi con una sentenza irrevocabile e quella che si vorrebbe sottoporread un nuovo procedimento <strong>penale</strong> (eadem persona). Il presuppostodi natura oggettiva è, invece, costituito dall’identità tra il fatto su cui ha giadeciso una sentenza irrevocabile ed il fatto per il quale si pretenderebbe diistaurare un nuovo processo <strong>penale</strong>. In conclusione l’istituto del giudicato<strong>penale</strong>, attraverso le sue articolazioni normative, consegue un accertamentodefinitivo il quale rappresenta lo scopo stesso dell’attività giurisdizionale erealizza l’interesse fondamentale dell’ordinamento alla certezza del diritto:«status reipublicae maxime judicatis rebus continetur»( 22 ).2. Il fondamento politico e giuridico del giudicato <strong>penale</strong>.In ogni periodo storico è stata più o meno profondamente sentita lanecessità etica e politica dell’intangibilità del giudicato <strong>penale</strong>. La società,infatti, ha bisogno, al fine della sua conservazione, di porre un termine allecontroversie e di tutelare durevolmente il diritto fra i consociati. «Per questaragione essa si organizza politicamente a Stato e crea le leggi tra cui,quasi ‘‘lex legum’’, la legge <strong>penale</strong>, che è chiamata ad assicurare la più fortetutela giuridica: la tutela politica del diritto»( 23 ). Ma la legge <strong>penale</strong>, affinchénon rimanga una astratta dichiarazione di norme, «una platonica comminatoriadi mali»( 24 ), deve potersi tradurre, nel campo tangibile dei fattiumani e dei rapporti sociali, in un atto concreto, definitivo ed irrevocabile,frutto della consumazione di un procedimento giurisdizionale. Dunque vi èstata sempre la consapevolezza, più o meno piena, che là dove ogni caso siaad infinitum giudicabile, ogni lite diventi un focolaio cronico, e che nessuncorpo sociale possa tollerare simili tensioni.Già in epoca romana i giuristi avvertirono, con straordinaria sensibilità,l’esigenza sociale che forma la radice politica dell’intangibilità del giudicato.Cicerone affermava: «perditae civitates disperatis ombibus rebus, hossolent habere exitus exitiales ut damnati in integrum restituantur, vincti solvantur,exules reducantur, res judicatae rescindunur. Quae, cum accidunt, ne-( 22 ) Cicerone, Orat. pro Sylla, c. 22.( 23 ) Rocco, Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell’azione <strong>penale</strong>,Roma, 1932, p. 239( 24 ) Rocco, op. cit., p. 240.

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