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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI139la totale assenza di certezza circa la sorte dell’imputato. Il compromessoregna sovrano: siamo ancora allo stadio d’un tentativo, confuso e timoroso,di pensare ad un processo <strong>penale</strong> con forma e regole diverse rispetto al passato,senza perdere però in efficacia repressiva.Da ultimo, vale la pena di segnalare che la legislazione costituzionaledelle repubbliche giacobine italiane non affronta mai questo tema nello specifico.Del dibattito illuministico e delle articolate istanze garantististiche finqui esaminate le Costituzioni del triennio ‘rivoluzionario’ recepiscono quasiesclusivamente le regole attinenti alla tutela della libertà personale.Una rapida scorsa alle leggi fondamentali di quella stagione attesta chele norme dedicate al processo <strong>penale</strong> s’incentrano per lo più sulle condizioniper procedere all’arresto, sulle modalità e i tempi del controllo giurisdizionale,sulla competenza e sui limiti che devono presiedere alla misuradi privazione della libertà. In una imitazione quasi pedissequa, le norme genericamentericomprese sotto il titolo di Giustizia criminale sembrano preoccupatesoprattutto di fissare disposizioni chiare in tema di legittimità eregolarità degli arresti, ricalcando formule che da una legislazione all’altraassumono carattere tralatizio( 112 ), tentando di conciliare il valore rivoluzionarioper antonomasia (la libertà) con la limitazione dello stesso per ragionisuperiori. Tali guarentigie, che rivelano un chiaro ascendente nel costituzionalismobritannico ed, in particolare, nel principio dell’Habeascorpus( 113 ), troveranno poi una definitiva consacrazione nelle carte fondamentalidel XX secolo, che quasi sempre le ospitano nel catalogo dei dirittiinviolabili della persona( 114 ).Con questo carico di posizioni, fluttuanti e divergenti, ci si presentalegge». Si noti come la tanto vituperata assimilazione tra silenzio e tacita confessione vengaqui accolta, e da mero indizio di colpevolezza il silenzio si trasformi in prova piena, capace direndere convinto il taciturnus.( 112 ) A conferma di tale specularità, per non dire di una vera e propria riproduzionemeccanica, cfr. Piano di Costituzione per la Repubblica Cispadana, Bologna 1797, artt. 242-252; Costituzione della Repubblica Cisalpina dell’anno VI Repubblicano, tit. VIII, artt. 219-229; Costituzione della Repubblica ligure, Genova 1797, cap. IX, artt. 235-248; Costituzionedella Repubblica romana, Genova 1798, tit. VIII, artt. CCXIX-CCXXVIII; Progetto di costituzionedella Repubblica napoletana, Napoli 1799, tit. VIII, artt. 221-230. Soltanto il Piano diCostituzione presentato al Senato di Bologna dalla Giunta Costituzionale, Bologna 1796 indicaall’art. 172 che «la tortura, ed altre barbare forme per trarre di bocca a’ rei la confessione,sono abolite». Le disposizioni qui richiamate sono state consultate nella raccolta Legislazioneprocessuale delle Repubbliche giacobine in Italia 1796-1799, inTesti e documenti per la storiadel processo, a cura di N. Picardi –A.Giuliani, V, Milano 2004.( 113 ) Cfr. F. Benevolo, Il decreto del 9 ottobre 1789 dell’Assemblea Nazionale francesee le moderne legislazioni di procedura <strong>penale</strong>, inRiv. pen., 23 (1886), pp. 528-41, dove l’autoresostiene l’esigenza di modellare il processo <strong>penale</strong> sull’esempio inglese anziché su quellofrancese.( 114 ) Cfr. M. Fioravanti, Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali,Torino 1995.

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