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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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20SAGGI E OPINIONIl’imputazione, a livello oggettivo, di un fatto sostanzialmente ‘‘altrui’’ rappresentaun’inaccettabile deviazione rispetto ai dati costituzionali (‘‘ontologici’’)della penalità.Se ne deve concludere che l’illecito dell’ente assume una natura complessa,connotata da un’imputazione ‘‘sui generis’’, di evidente matrice non<strong>penale</strong>.Il versante oggettivo dell’illecito ha una struttura non causale, giacchéil raccordo materiale fra fatto ed autore è largamente divergente dalla sferadella ‘‘personalità’’ intesa nella sua accezione minima, di rigoroso divieto diresponsabilità per fatto altrui( 24 ).Il momento ‘‘soggettivo’’, per contro, si approssima singolarmente adun giudizio di causalità ipotetica e richiama il modello dell’omesso impedimentocolposo, secondo le linee di un nuovo concetto di ‘‘colpevolezza’’forgiato ad hoc per le esigenze dell’autore collettivo. La colpa così dettad’organizzazione, infatti, nei suoi contenuti di colpevolezza, risponde allalogica dell’omesso impedimento del fatto altrui, ma con regole cautelari icui formanti vanno rintracciati in un peculiare contesto plurisoggettivo,con le cadenze strutturali di una stravagante colpa ‘‘diffusa’’.In conclusione: la natura della responsabilità degli enti non è assimilabileai referenti punitivi noti e rappresenta un quid novi; essa, in quantodotata di una disciplina formalmente e concettualmente autonoma, configurauna forma non assimilabile né alla responsabilità <strong>penale</strong> né a quellaamministrativa; i suoi connotati più peculiari sono un’illiceità costruitaben oltre le regole della tradizionale responsabilità personale ed un’imputazionesui generis.§ 7. Le ragioni sottostanti ad una configurazione ‘‘eccentrica’’ della responsabilitàC’è da chiedersi, a conclusione dell’analisi brevemente condotta sullanatura della responsabilità degli enti, per quali ragioni il legislatore nonabbia preferito avvalersi, sia pure in un contesto soggettivamente nuovo,dei più collaudati schemi della legislazione <strong>penale</strong> e dell’illecito amministrativo.Possono individuarsi tre motivazioni di fondo: la prima attiene l’aspettoordinamentale – interno; la seconda i profili internazionali della‘‘nuova’’ responsabilità; la terza ha a che fare con considerazioni assaipiù pratiche che teoriche.( 24 ) Circa i postulati della responsabilità per ‘‘fatto proprio’’ in tema di concorso dipersone nel reato si vedano i rilievi di L. Stortoni, Agevolazione e concorso di personenel reato, Padova, 1981, p. 56 s.

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