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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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RECENSIONI E SCHEDE477Prima di passare all’analisi di singoli istituti, vengono illustrati i principiregolatori dell’applicazione della legge <strong>penale</strong> nello spazio. È tendenzialmentecondivisa dagli ordinamenti europei la regola del locus commissidelicti. Slovenia, Germania e Francia prevedono inoltre alcune utili precisazioniin ordine al criterio dell’ubiquità, nel definire quando un fattopossa considerarsi avvenuto nel territorio di uno Stato. Tale regola vieneintegrata dai principi della personalità passiva, particolarmente sentito daquegli Stati dove è presente la Corona, e della personalità attiva. Degna dinota è la previsione in numerosi ordinamenti del principio di giustizia universale,alla stregua del quale punire secondo la legge interna, reati, anchese commessi all’estero, contro l’umanità, come genocidio, terrorismo, pirateriaaerea, traffico illecito di esseri umani e sostanze stupefacenti (pag.36).Maggiore spazio nella trattazione viene dato alla disciplina francese,dove una regolamentazione alquanto dettagliata dei principi di personalitàattiva e passiva induce l’autore a ‘‘dubitare che la regola generale restiquella della territorialità’’ (pag. 37).La prima parte prosegue quindi con la comparazione degli istituti diteoria generale, scelti in base agli spunti che il raffronto può offrire perla soluzione dei loro aspetti più problematici nell’ordinamento italiano.L’autore prende le mosse da una constatazione oggettiva: l’Italia è ilpaese europeo che dedica alla disciplina generale del reato il numeromaggiore di disposizioni nel codice <strong>penale</strong>. Questo dato rivela l’attitudinedel legislatore italiano a definire gli aspetti più importanti del diritto<strong>penale</strong>, diversamente da quanto accade negli altri ordinamenti, doveil numero di disposizioni è piùesiguo. In generale, i paesi stranieri preferisconolasciare alla dottrina e alla giurisprudenza il compito di elaborarei concetti sottesi alle fattispecie criminali; talvolta invece il silenziodel legislatore straniero è frutto di una scelta ponderata di politica criminale.Così accade, ad esempio, in Francia, Belgio ed Inghilterra per ilreato omissivo improprio, dove non è prevista alcuna disciplina positivadello stesso. L’ordinamento francese e quello belga basano la loro sceltasull’esigenza di salvaguardare la tassatività delle fattispecie criminali, cheverrebbe minata dalla previsione di una clausola di equivalenza analogaa quella contenuta nel nostro codice all’art. 40 co. 2 c.p., nel codicespagnolo, tedesco e portoghese. Con la precisazione che in questi dueultimi sistemi, il reato omissivo improprio comporta, a differenza diquanto avviene nel sistema italiano, un’attenuazione facoltativa dellapena. L’ordinamento inglese, invece, è tradizionalmente contrario allaconfigurazioni di obblighi di agire sanzionati penalmente, pertanto richiedeche per i casi più gravi la relativa fattispecie sia contenuta inuno statute (pag. 48).Per quanto concerne le cause di giustificazione, la comparazione non

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