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31 marzo 2012

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106mancata accettazione di piani di rientro presentati da Selecta potrebbeconfigurarsi quale condotta abusiva posta in essere da un operatore dominanteche, proprio in una fase di liberalizzazione dei mercati, utilizza la leva dellaesposizione debitoria dei clienti nel mercato a valle del recapito per escludere,ostacolandone l’operatività, il concorrente Selecta nel mercato a monte dellaintermediazione dei servizi di posta massiva.Con riguardo al secondo profilo, l’Autorità ha prestato rilievo allacircostanza che Poste Italiane avrebbe richiesto a partire dal dicembre 2010 ilpagamento contestuale dei servizi, evento questo che, analogamente al rientrodal debito, costituisce un mutamento repentino rispetto alla situazionepregressa nella quale il pagamento poteva avvenire, in base alle condizionicontrattuali, nel termine di 75 giorni, spesso di fatto dilazionato. Anche talecondotta potrebbe avere carattere escludente, non essendo finanziariamentesostenibile, per un operatore come Selecta, una simile tempistica di pagamento.In tale contesto, è emersa inoltre la circostanza che Postel, primo operatore nelmercato dei servizi di intermediazione ove opera Selecta, non sarebbe statosottoposto agli stessi cambiamenti nelle modalità di pagamento e di rientro daidebiti con Poste Italiane. L’Autorità ha ritenuto inoltre che una simile condottacomporterebbe un vantaggio per la stessa Poste Italiane, che potrebbe acquisire,tramite Postel, la quota di mercato attualmente detenuta da Selecta, conpossibili riflessi sulle condizioni dell’offerta e conseguentemente con possibilepregiudizio per i consumatori, atteso che gli utenti del servizio di posta massivavedrebbero ridursi la possibilità di rivolgersi a operatori diversi dalla societàintegrata nel Gruppo Poste Italiane.Al fine di superare le criticità concorrenziali emerse in sede di avvio,Poste Italiane nel novembre 2011 ha presentato impegni ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, consistenti nel: i) portare il termine per ilpagamento dei corrispettivi dovuti per affrancature, di cui all’articolo 4.3 delleCondizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva «dagli attuali 60 a90 giorni dalla data di emissione delle fatture»; ii) applicare, nei rapporti conPostel, le condizioni previste dall’ “accordo all’intermediazione del serviziodi Posta Massiva […] concernenti i meccanismi di tutela contrattuale attivabiliin caso di ritardo nei pagamenti, secondo le modalità precisate […]. PI siimpegna a non applicare, nei rapporti con gli intermediari diversi da Postel,le condizioni previste dai contratti stipulati con questi ultimi, concernenti imeccanismi di tutela contrattuale attivabili in caso di ritardo nei pagamenti,secondo modalità meno favorevoli di quelle specificate dal presente impegnoin relazione ai rapporti con Postel”; iii) “seguire la procedura specificata diseguito per la determinazione delle condizioni applicate all’affidamento suconto corrente intersocietario concesso a Postel. Al fine di determinare il tassoda applicare all’affidamento su conto corrente intersocietario concesso aPostel, tenuto anche conto dell’ammontare dell’affidamento stesso, PI invieràuna richiesta formale di quotazione indicativa a due primari istituto bancari.Le condizioni rilevate tramite la sopra descritta procedura saranno aggiornatecon periodicità semestrale. Le modalità di acquisizione e aggiornamento dellecondizioni applicate all’affidamento saranno inserite nel contratto di conto

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