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31 marzo 2012

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DISCIPLINA DEI SISTEMI DI DISTRIBUzIONE CHIUSI142Nel dicembre 2011, l’Autorità ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 21 dellalegge n. 287/90, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente delConsiglio, al Ministro dell’Industria e al Presidente della x° Commissione(Industria, commercio e turismo) del Senato alcune osservazioni in merito allepossibili distorsioni della concorrenza derivanti dalla disciplina dei sistemi didistribuzione chiusi.L’Autorità ha rilevato l’esistenza di due tipi di reti di distribuzionedell’energia elettrica: le reti con obbligo di connessione di terzi - le c.d. retipubbliche di distribuzione, esercite in concessione da soggetti sottoposti allaregolamentazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - e le reti senzaobbligo di connessione di terzi, di proprietà privata degli operatori che le hannocostruite per distribuire l’energia prodotta da specifici impianti a specifici puntidi consumo - le c.d. reti private o “sistemi di distribuzione chiusi”, che puremantengono, in genere, un punto di connessione con la rete di distribuzionepubblica. L’ordinamento nazionale ha distinto le reti private esistenti o giàautorizzate al momento dell’entrata in vigore della legge n. 99/09, denominandole“reti interne di utenza” (RIU), da quelle che sarebbero state costruitesuccessivamente (le “altre reti private”). L’articolo 33, della legge n. 99/09 hastabilito un regime di favore per i corrispettivi tariffari di trasmissione e didistribuzione che devono essere corrisposti dagli utenti delle reti private giàesistenti al momento della norma (RIU) purché tali reti siano ricomprese in areeinsistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di treprovince adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate dafonti rinnovabili. In particolare, ai sensi del comma 6 del citato art. 33, solo pertali reti i predetti corrispettivi devono essere applicati unicamente all’energia cheè effettivamente prelevata dai punti di interconnessione con le reti pubbliche. Pertutte le “altre reti private”, invece, i corrispettivi di distribuzione sono parametratiall’intero consumo di energia elettrica degli utenti connessi.Questo differente trattamento delle “altre reti private”, vale a dire delle reticostruite dopo l’entrata in vigore della legge, è apparso privo di giustificazionidi carattere tecnico ed è stato valutato dall’Autorità suscettibile di creare delledistorsioni nella concorrenza tra differenti assetti organizzativi dellaproduzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e tra differentitecnologie di generazione. Inoltre, tale penalizzazione poteva indurredistorsioni nello sviluppo della produzione di energia elettrica da fonterinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento.L’Autorità ha anche rilevato che lo sviluppo dei sistemi di distribuzionechiusi - in particolare basati su tecnologie di generazione che riduconol’emissione di gas inquinanti - costituiva un’alternativa al modello dominantedi organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione dellagenerazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni alimentati afonti fossili e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti “pubbliche”dell’elettricità alle unità di consumo. Secondo l’Autorità, le scelte di fondoriguardo al modello di organizzazione del sistema elettrico dovevano essere

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